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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2869 c.c. Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

In vigore dal 19/04/1942

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

In sintesi

  • L'ipoteca costituita dal terzo datore si estingue quando, per fatto imputabile al creditore, viene meno la possibilità di surrogazione nei diritti, pegni, ipoteche e privilegi del creditore stesso.
  • La norma tutela il legittimo affidamento del terzo che ha prestato la garanzia confidando nella conservazione delle altre garanzie e cause di prelazione esistenti a favore del creditore.
  • Sono comportamenti rilevanti del creditore: la rinuncia ad altre garanzie, la cancellazione di ipoteche, la liberazione di fideiussori, la perdita di privilegi per inerzia o colpa.
  • La surrogazione del terzo datore opera ex art. 1203 c.c. e gli consente di subentrare nei diritti del creditore soddisfatto.
  • L'estinzione opera nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dal terzo, in proporzione al valore delle garanzie perse.
  • La norma incentiva il creditore alla diligente conservazione delle proprie garanzie collaterali, sotto pena di perdere la garanzia ipotecaria del terzo.

Art. 2869 c.c.: tutela del terzo datore contro il comportamento negligente del creditore

L'articolo 2869 del Codice Civile contiene una norma di tutela fondamentale per il terzo datore d'ipoteca: la garanzia da lui prestata si estingue se, per fatto del creditore, viene meno la possibilita' di surrogarsi nei diritti, pegni, ipoteche e privilegi spettanti al creditore stesso. Si tratta di una disciplina speculare a quella prevista per il fideiussore dall'art. 1955 c.c., con la quale condivide la medesima ratio di tutela.

La ratio della norma

Il terzo datore concede l'ipoteca confidando non solo sul diritto di regresso contro il debitore principale, ma anche sulla possibilita' di subentrare, una volta pagato o espropriato, nelle altre garanzie reali e personali di cui dispone il creditore. Tale aspettativa di surrogazione costituisce parte integrante del calcolo di rischio del garante. Se il creditore, con il proprio comportamento attivo od omissivo, pregiudica questa aspettativa, la legge sanziona l'inerzia o la negligenza con l'estinzione dell'ipoteca, liberando il terzo datore dalla garanzia prestata.

Comportamenti rilevanti del creditore

Sono considerati fatti del creditore idonei a determinare l'estinzione: la rinuncia espressa o tacita ad altre garanzie reali o personali; la cancellazione volontaria di ipoteche iscritte su altri beni; la liberazione di fideiussori senza il consenso del terzo datore; la mancata insinuazione al passivo fallimentare; la perdita di privilegi per inerzia o per mancato compimento di atti conservativi; l'omissione del rinnovo di iscrizioni ipotecarie. In tutti questi casi, il creditore, con il proprio comportamento, riduce la massa delle garanzie su cui il terzo datore avrebbe potuto rivalersi.

Esempio pratico

Tizio ottiene un finanziamento dalla banca garantito da fideiussione di Sempronio e da ipoteca sull'immobile di Caio (terzo datore). Se la banca, senza il consenso di Caio, libera Sempronio dalla fideiussione, Caio puo' invocare l'art. 2869 c.c.: poiche' il fatto del creditore ha reso impossibile la surrogazione nei diritti verso il fideiussore, l'ipoteca sul bene di Caio si estingue. Analogamente, se la banca aveva un'altra ipoteca su un immobile di Tizio e la cancella volontariamente, Caio puo' invocare l'estinzione almeno parziale della propria garanzia.

Estensione dell'estinzione

La dottrina prevalente ritiene che l'estinzione operi nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dal terzo. Se la perdita di una garanzia collaterale avrebbe consentito di recuperare solo una parte del credito, l'ipoteca del terzo datore si estingue in misura proporzionale. Cio' impone al giudice una valutazione concreta del valore delle garanzie perse e del danno arrecato alle aspettative di regresso del terzo. La norma, dunque, funziona da meccanismo di responsabilizzazione del creditore, che e' tenuto a conservare con diligenza tutte le garanzie collaterali pena la perdita della garanzia ipotecaria.

Implicazioni pratiche e accortezze del terzo datore

Sul piano operativo, e' consigliabile che il terzo datore monitori la posizione complessiva delle garanzie prestate al creditore. La conoscenza dell'eventuale esistenza di fideiussioni o ipoteche aggiuntive permette al terzo di valutare l'effettiva entita' del rischio assunto e di reagire tempestivamente in caso di comportamenti pregiudizievoli del creditore. La consultazione periodica dei registri immobiliari e la richiesta di informazioni al creditore sulle altre garanzie possono fornire strumenti utili a documentare eventuali condotte negligenti. L'art. 2869 c.c. rappresenta inoltre un importante strumento di equilibrio: incentiva il creditore a una gestione diligente delle proprie garanzie, perche' la perdita anche di una sola garanzia collaterale puo' tradursi nell'estinzione totale o parziale della garanzia ipotecaria prestata dal terzo. Il rapporto creditore-terzo datore si configura cosi' come una relazione di leale collaborazione, in cui la negligenza di una parte puo' avere conseguenze giuridiche significative.

Domande frequenti

Quando si estingue l'ipoteca prestata dal terzo datore?

Quando, per fatto del creditore, viene meno la possibilita' del terzo di surrogarsi nei diritti, nei pegni, nelle ipoteche e nei privilegi che il creditore vantava nei confronti del debitore o di altri garanti.

Cosa si intende per fatto del creditore?

Qualsiasi comportamento attivo od omissivo del creditore che pregiudichi le altre garanzie: rinuncia a garanzie, cancellazione di ipoteche, liberazione di fideiussori, omessa insinuazione al passivo, mancato rinnovo di iscrizioni.

L'estinzione e' sempre totale?

No. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'estinzione operi nei limiti del pregiudizio subito dal terzo datore. Se il valore delle garanzie perse avrebbe coperto solo parte del credito, l'ipoteca si estingue in misura proporzionale.

Il terzo datore deve provare il pregiudizio subito?Si. Spetta al terzo dimostrare quali garanzie sono state perse per fatto del creditore e in quale misura cio' abbia ridotto la sua possibilita' di rivalsa, anche se la dottrina e' divisa sulla rigorosita' della prova richiesta.La norma si applica anche al fideiussore?

Una norma analoga e' prevista per il fideiussore dall'art. 1955 c.c., con la stessa funzione di tutela. Entrambe le disposizioni mirano a impedire che il creditore, con il proprio comportamento negligente, scarichi il rischio sul garante.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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