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Art. 2870 c.c. Eccezioni opponibili dal terzo datore
In vigore dal 19/04/1942
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 2870 c.c.: il diritto di difesa del terzo datore estraneo al giudizio
L'articolo 2870 del Codice Civile garantisce al terzo datore d'ipoteca, che non sia stato parte del giudizio diretto alla condanna del debitore principale, la facolta' di opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859 c.c. La norma costituisce un'applicazione concreta del principio costituzionale del contraddittorio e del diritto di difesa: nessuno puo' subire gli effetti di una sentenza senza aver avuto la possibilita' di difendersi.
Il richiamo all'art. 2859 c.c.
L'art. 2859 c.c., dettato in tema di espropriazione contro il terzo acquirente del bene ipotecato, consente di opporre le eccezioni spettanti al debitore quando il terzo non sia stato chiamato a partecipare al giudizio in cui tali eccezioni avrebbero potuto essere formulate. L'art. 2870 c.c. estende questa disciplina anche al terzo datore d'ipoteca, che pure non ha partecipato al giudizio di condanna del debitore: egli puo' contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilita' del credito sulla base degli stessi argomenti che il debitore avrebbe potuto sollevare.
Tipologie di eccezioni opponibili
Le eccezioni che il terzo datore puo' far valere sono quelle di merito, ossia quelle che attaccano l'esistenza, la validita' o l'ammontare del credito garantito. Rientrano in questa categoria: l'eccezione di pagamento gia' effettuato; la prescrizione del credito; la compensazione legale; la nullita' o l'annullabilita' del contratto da cui il credito deriva; l'inadempimento del creditore in rapporti sinallagmatici; la novazione, la remissione del debito, la transazione. Non sono invece opponibili le eccezioni strettamente personali del debitore (ad esempio la sua incapacita' di agire).
Esempio pratico
Caio costituisce ipoteca su un proprio immobile per garantire un debito di Tizio verso la banca. La banca cita in giudizio solo Tizio per ottenere la condanna al pagamento. Tizio non si difende e viene condannato. Quando la banca avvia l'espropriazione contro l'immobile di Caio, quest'ultimo puo' opporre, ad esempio, che il credito era gia' stato pagato in parte da Tizio prima del giudizio, oppure che era prescritto. L'art. 2870 c.c. gli consente di sollevare queste eccezioni anche se la sentenza contro Tizio era passata in giudicato, proprio perche' Caio non aveva avuto modo di partecipare al processo.
Effetti sulla strategia processuale
La norma incentiva il creditore prudente a citare in giudizio anche il terzo datore d'ipoteca, in modo da rendere a lui opponibile la sentenza e precludergli eccezioni successive. Se il terzo viene regolarmente chiamato a partecipare al processo e non solleva tempestivamente le eccezioni che gli competono, esse restano precluse. La scelta del creditore di non integrare il contraddittorio espone dunque al rischio di vedere riaperta in sede esecutiva la questione del credito. La giurisprudenza riconosce inoltre al terzo datore una posizione di tutela analoga, nelle eccezioni opponibili, a quella del fideiussore, valorizzando la coerenza sistematica tra garanzia reale e garanzia personale.
Coordinamento con la disciplina esecutiva
Nella fase esecutiva, l'art. 2870 c.c. consente al terzo datore di proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far valere le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare ma che non sono state oggetto del giudizio di condanna. Si tratta di uno strumento processuale che bilancia la rapidita' dell'azione esecutiva ipotecaria con il diritto di difesa del terzo non chiamato in giudizio. La giurisprudenza ammette inoltre la possibilita' per il terzo datore di proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. quando la sentenza ottenuta tra creditore e debitore sia stata raggiunta con collusione o frode in danno del terzo garante. La tutela e' dunque articolata su piu' livelli: sostanziale (eccezioni di merito) e processuale (mezzi di impugnazione e opposizioni esecutive). Nella prassi notarile e nelle valutazioni di rischio, la possibilita' di opporre eccezioni rappresenta un argomento importante per chi presta ipoteca a garanzia di debito altrui, perche' assicura che la posizione del terzo non sia del tutto subordinata alle scelte processuali del debitore.
Domande frequenti
Cosa significa essere parte del giudizio di condanna del debitore?
Significa essere stati citati e aver avuto la possibilita' di partecipare al processo in cui il creditore agisce per accertare l'esistenza e l'ammontare del credito garantito. La regolare citazione e il diritto di difendersi rendono opponibile al terzo la sentenza.
Quali eccezioni puo' opporre il terzo datore che non ha partecipato al giudizio?
Tutte le eccezioni di merito che il debitore avrebbe potuto sollevare: pagamento, prescrizione, compensazione, nullita' del contratto, novazione, remissione del debito, inadempimento del creditore. Sono escluse le eccezioni strettamente personali del debitore.
Se il terzo e' stato regolarmente citato, puo' opporre eccezioni dopo il giudizio?
No. Le eccezioni non fatte valere tempestivamente nel giudizio cui il terzo ha partecipato restano precluse dal giudicato. Per questo il terzo datore deve attivarsi prontamente costituendosi in giudizio e sollevando ogni difesa utile.
Il terzo datore puo' opporre la compensazione tra debito garantito e crediti del debitore?
Si, se la compensazione era opponibile dal debitore e non e' stata oggetto del giudizio di condanna. L'art. 2870 c.c. estende al terzo datore le eccezioni di merito spettanti al debitore.
Quale e' il vantaggio per il creditore di citare anche il terzo datore?
Citando il terzo datore, il creditore rende a lui opponibile la sentenza e preclude la possibilita' di sollevare in sede esecutiva eccezioni che avrebbero potuto essere sollevate nel giudizio. E' una scelta strategica per evitare contestazioni successive.