Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2872 c.c. Modalità della riduzione
In vigore dal 19/04/1942
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.
Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2871 - Art. 2871 c.c.: Diritti del terzo datore che ha pagato i credito→Cod. civ. art. 2873 - Articolo 2873 Codice Civile: Esclusione della riduzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2870 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo datore→Art. 2874 c.c.: Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giu→Art. 2869 c.c.: Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore→Articolo 2875 Codice Civile: Eccesso nel valore dei beni→Articolo 2868 Codice Civile: Beneficio di escussione→Art. 2867 c.c.: Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acqui→Articolo 2877 Codice Civile: Spese della riduzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2872 c.c.: le due modalità della riduzione dell'ipoteca
L'articolo 2872 del Codice Civile disciplina le modalità operative attraverso cui si realizza la riduzione dell'ipoteca, istituto previsto a tutela del debitore o del terzo datore quando l'iscrizione ipotecaria risulti eccessiva rispetto al credito effettivamente garantito. Il legislatore individua due tecniche complementari: la riduzione della somma iscritta e la restrizione dei beni vincolati.
La riduzione della somma iscritta
La prima modalità consiste nella diminuzione dell'importo per il quale l'ipoteca e' stata iscritta. Tale forma di riduzione e' particolarmente utile quando l'iscrizione iniziale era stata effettuata per un importo superiore a quello realmente dovuto, ad esempio perché comprensiva di accessori non maturati o di interessi presuntivi, oppure quando, in corso di rapporto, il debitore ha effettuato pagamenti parziali che hanno ridotto il debito residuo. La riduzione della somma garantisce che il vincolo ipotecario non gravi sul bene in misura sproporzionata rispetto all'esposizione effettiva.
La restrizione dei beni
La seconda modalità consiste nel restringere l'iscrizione a una parte soltanto dei beni inizialmente gravati. È lo strumento naturale quando l'ipoteca e' stata iscritta su una pluralità di beni il cui valore complessivo eccede ampiamente quello del credito. Il bene liberato può essere alienato o utilizzato senza il peso della garanzia, consentendo al debitore una maggiore flessibilita' nella gestione del proprio patrimonio. Il creditore conserva la garanzia su beni di valore comunque sufficiente a coprire il credito residuo, secondo i criteri di congruita' stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
L'ipoteca su un solo bene divisibile
Una previsione particolarmente significativa e' quella relativa alla restrizione dell'iscrizione anche quando l'ipoteca grava su un solo bene. La legge consente la restrizione qualora il bene sia composto da parti distinte o comunque comodamente separabili. Si pensi a un edificio composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate, o a un fondo agricolo divisibile in più particelle. In questi casi, la riduzione consente di liberare alcune porzioni del bene, mantenendo la garanzia sulle restanti. Tale apertura tutela l'interesse del debitore a ottenere flessibilita' anche in presenza di un'unica unità catastale, valorizzando la sostanziale autonomia funzionale ed economica delle singole porzioni.
Esempio pratico
Tizio aveva ottenuto un mutuo di duecentomila euro garantito da ipoteca iscritta per trecentomila euro su tre immobili. Dopo aver pagato metà del mutuo, Tizio può chiedere la riduzione dell'iscrizione, scegliendo se ridurre l'importo (es. portare l'iscrizione da trecentomila a centocinquantamila euro) o liberare uno o più immobili dalla garanzia. Inoltre, se l'unico immobile ipotecato e' un palazzo composto da otto appartamenti distintamente accatastati, Tizio può chiedere che la garanzia resti iscritta solo su alcuni di essi, lasciando gli altri liberi da vincoli.
Procedura e effetti
La riduzione, se non e' consensuale, si chiede al giudice, che valuta la sussistenza dei presupposti e dispone la rettifica dell'iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Una volta annotata, la riduzione produce effetti erga omnes: i beni liberati o la quota di iscrizione ridotta non costituiscono più garanzia per il creditore ipotecario. La norma mira a un equilibrio tra interesse del creditore alla conservazione di una garanzia adeguata e interesse del debitore o del terzo datore a non subire vincoli eccessivi.
Domande frequenti
Cosa si intende per riduzione dell'ipoteca?
Si tratta della modifica dell'iscrizione ipotecaria volta a ridurre l'estensione della garanzia, sia diminuendo l'importo iscritto sia limitando i beni vincolati, quando la garanzia risulta sproporzionata rispetto al credito.
Quali sono le due modalità di riduzione previste dall'art. 2872 c.c.?
La riduzione può operare riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione, oppure restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni inizialmente gravati dall'ipoteca.
Si può chiedere la riduzione anche se l'ipoteca grava su un solo bene?
Si, purche' il bene abbia parti distinte o comodamente separabili, come un edificio composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate o un fondo agricolo divisibile in più particelle.
Chi può chiedere la riduzione dell'ipoteca?
La riduzione può essere chiesta dal debitore, dal terzo datore d'ipoteca o da chiunque abbia interesse a ridurre il vincolo, ad esempio l'acquirente di uno dei beni ipotecati o un creditore successivo.
Come si attua la riduzione presso la conservatoria?
Una volta ottenuto il consenso del creditore o un provvedimento giudiziale, si presenta domanda di annotazione presso la conservatoria dei registri immobiliari. L'annotazione rende la riduzione opponibile a tutti e libera i beni o riduce l'importo iscritto.