Autore: Andrea Marton

  • Art. 2841 c.c.: Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    Art. 2841 c.c.: Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    Art. 2841 c.c. Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    In vigore dal 19/04/1942

    L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati.

    Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

  • Articolo 2842 Codice Civile: Variazione del domicilio eletto

    Articolo 2842 Codice Civile: Variazione del domicilio eletto

    Art. 2842 c.c. Variazione del domicilio eletto

    In vigore dal 19/04/1942

    E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

    Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

    La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

  • Art. 2843 c.c.: Annotazione di cessione, di surrogazione e di al

    Art. 2843 c.c.: Annotazione di cessione, di surrogazione e di al

    Art. 2843 c.c. – Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

    La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finchè l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

    Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

  • Articolo 2844 Codice Civile: Azioni e notificazioni

    Articolo 2844 Codice Civile: Azioni e notificazioni

    Art. 2844 c.c. – Azioni e notificazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto.

    La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

    Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.

    Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

  • Art. 2845 c.c.: Notificazioni relative a iscrizioni per obbligaz

    Art. 2845 c.c.: Notificazioni relative a iscrizioni per obbligaz

    Art. 2845 c.c. – Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine, le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

    Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria.

    Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

  • Articolo 2846 Codice Civile: Spese d’iscrizione

    Articolo 2846 Codice Civile: Spese d’iscrizione

    Art. 2846 c.c. Spese d’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

  • Articolo 2847 Codice Civile: Durata dell’efficacia dell’iscrizione

    Articolo 2847 Codice Civile: Durata dell’efficacia dell’iscrizione

    Art. 2847 c.c. Durata dell’efficacia dell’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

  • Articolo 2848 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Articolo 2848 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Art. 2848 c.c. Nuova iscrizione dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

    La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

  • Articolo 2850 Codice Civile: Formalità per la rinnovazione

    Articolo 2850 Codice Civile: Formalità per la rinnovazione

    Art. 2850 c.c. – Formalità per la rinnovazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

    In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

    Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’art. 2840.

  • Art. 2851 c.c.: Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli ere

    Art. 2851 c.c.: Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli ere

    Art. 2851 c.c. – Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

  • Articolo 2852 Codice Civile: Grado dell’ipoteca

    Articolo 2852 Codice Civile: Grado dell’ipoteca

    Art. 2852 c.c. Grado dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

  • Articolo 2853 Codice Civile: Richieste contemporanee d’iscrizione

    Articolo 2853 Codice Civile: Richieste contemporanee d’iscrizione

    Art. 2853 c.c. Richieste contemporanee d’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.