Art. 2103 c.c. Mansioni del lavoratore
In vigore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. (1)

Spiegazione
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa, e deve osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore e dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente (obbligo di obbedienza).
Come funziona e quando si applica
Insieme all’obbligo di fedeltà (art. 2105) costituisce il nucleo dei doveri del lavoratore subordinato. La violazione può dare luogo a sanzioni disciplinari proporzionate (art. 2106), fino al licenziamento nei casi più gravi.
Esempio pratico
Il dipendente deve svolgere il lavoro con la cura adeguata e rispettare le istruzioni aziendali legittime; l’inosservanza può comportare sanzioni disciplinari.
Domande frequenti
Quali sono i doveri del lavoratore?
Diligenza nell’esecuzione e obbedienza alle disposizioni legittime dell’impresa (art. 2104), oltre all’obbligo di fedeltà (art. 2105).
Si può rifiutare un ordine del datore?
Solo se l’ordine è illegittimo; gli ordini legittimi vanno osservati, salvo il diritto di contestarli nelle sedi opportune.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.