Testo dell'articoloVigente
Art. 2843 c.c. – Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finchè l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2843 c.c. impone l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria di ogni atto che trasmette o vincola il credito garantito da ipoteca: senza annotazione il trasferimento o il vincolo non hanno effetto.
Ratio della norma
L'articolo 2843 completa il sistema di pubblicità dell'ipoteca assicurando che le vicende circolatorie e i vincoli relativi al credito ipotecario siano conoscibili dai terzi attraverso i registri immobiliari. L'ipoteca, infatti, segue il credito garantito: quando il credito viene ceduto, surrogato, dato in pegno o sottoposto a vincolo, anche la garanzia si trasferisce o si vincola. La norma garantisce che tale corrispondenza sia resa pubblica, evitando che il debitore o i terzi facciano affidamento su una situazione non più attuale.
Analisi del testo
La disposizione elenca gli atti soggetti ad annotazione: cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado e costituzione in dote del credito ipotecario, nonché sequestro, pignoramento o assegnazione del medesimo credito. Il dato centrale è l'efficacia costitutiva dell'annotazione: la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca «non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita». Si tratta dunque di una pubblicità che non si limita a rendere opponibile l'atto, ma ne condiziona la stessa produzione di effetti sul piano della garanzia. Dopo l'annotazione, l'iscrizione ipotecaria non può essere cancellata senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione, e le intimazioni o notificazioni connesse all'iscrizione devono essere loro indirizzate nel domicilio eletto. Sul piano formale, per eseguire l'annotazione occorre consegnare al conservatore copia del titolo; se questo è una scrittura privata o un atto formato all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837 c.c.
Profili pratici
L'annotazione ex art. 2843 c.c. assume particolare rilievo nelle operazioni di cessione del credito ipotecario e nella surrogazione, ad esempio in occasione della cessione di portafogli di mutui o della surroga del mutuo (portabilità). Per il cessionario o il creditore surrogato l'annotazione è essenziale: senza di essa l'acquisto della garanzia non produce effetto, con il rischio di restare titolare del solo credito chirografario. La regola del consenso necessario alla cancellazione tutela inoltre i titolari annotati da estinzioni dell'ipoteca disposte senza il loro coinvolgimento.
Domande frequenti
Che cos'è l'annotazione prevista dall'art. 2843 c.c.?
È la pubblicità che si esegue a margine dell'iscrizione dell'ipoteca per dare conto degli atti che trasmettono o vincolano il credito ipotecario (cessione, surrogazione, pegno, postergazione, costituzione in dote, sequestro, pignoramento, assegnazione).
Che effetto ha la mancata annotazione?
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non producono effetto finché l'annotazione non è stata eseguita: l'annotazione ha quindi efficacia costitutiva, non meramente dichiarativa.
Si può cancellare l'iscrizione ipotecaria dopo l'annotazione?
No, non senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione. La cancellazione richiede il loro accordo a tutela delle posizioni annotate.
A chi vanno fatte le notificazioni connesse all'iscrizione?
Devono essere effettuate nel domicilio eletto dai titolari dei diritti annotati, secondo quanto previsto dalla norma.
Cosa occorre consegnare al conservatore per l'annotazione?
Copia del titolo. Se il titolo è una scrittura privata o un atto formato all'estero, si applicano gli artt. 2835 e 2837 c.c. in materia di forma e autenticazione.