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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2842 c.c. Variazione del domicilio eletto

In vigore dal 19/04/1942

E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

In sintesi

  • Il creditore (o suo mandatario, erede o avente causa) può variare il domicilio eletto nell'iscrizione ipotecaria.
  • Il nuovo domicilio deve trovarsi nella stessa circoscrizione di quello originario.
  • Il cambiamento è annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione esistente.
  • La dichiarazione di variazione deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio.
  • L'atto notarile resta depositato presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari.

Perché il domicilio eletto conta nell'iscrizione ipotecaria

L'iscrizione di ipoteca, oltre a rendere pubblico il vincolo, contiene anche un elemento processualmente decisivo: il domicilio eletto del creditore. È il recapito legale presso il quale, in linea di principio, vanno effettuate le citazioni e le notificazioni connesse al rapporto ipotecario. L'articolo 2842 del Codice Civile disciplina la facoltà di modificarlo, mantenendo intatto il grado e la continuità della pubblicità.

Chi può cambiare il domicilio eletto

La norma riconosce la facoltà al creditore, al suo mandatario, al suo erede e all'avente causa: in pratica chiunque sia subentrato nella titolarità del credito garantito. Questo è rilevante perché nei mutui ceduti, nei contratti di factoring o nelle cartolarizzazioni il domicilio originario può diventare obsoleto; la variazione consente al cessionario di ricevere ritualmente atti e comunicazioni senza intaccare la garanzia.

I limiti territoriali della variazione

La sostituzione del domicilio deve avvenire nella stessa circoscrizione di quella originaria. La ratio è di natura pubblicistica: la conservatoria dei registri immobiliari deve poter mantenere un riferimento territoriale stabile. Se il creditore vuole eleggere domicilio in una diversa circoscrizione, la variazione non è ammessa con il meccanismo dell'articolo 2842; si dovrà ricorrere a forme alternative o accettare le conseguenze processuali del domicilio originario.

Forma e pubblicità del cambiamento

La dichiarazione di variazione richiede atto ricevuto o autenticato da notaio. Non basta una lettera raccomandata o una PEC: la forma notarile garantisce la certezza dell'identità del dichiarante e dell'autenticità della manifestazione di volontà. Il conservatore annota la variazione in margine o in calce all'iscrizione e conserva l'atto notarile depositato. Da quel momento il nuovo domicilio è opponibile ai terzi.

Esempio pratico

Tizio, banca creditrice ipotecaria, aveva eletto domicilio presso un proprio ufficio in via Roma 1, nella circoscrizione di Milano. Dopo una riorganizzazione interna decide di eleggere domicilio presso un nuovo ufficio in via Garibaldi 5, nella stessa circoscrizione. Tizio si reca dal notaio, fa autenticare la dichiarazione di variazione e la deposita al conservatore di Milano. Da quel momento ogni notifica ipotecaria, anche da parte del debitore Caio che intenda chiedere la riduzione dell'ipoteca, va effettuata al nuovo recapito. Se Tizio volesse spostare il domicilio a Brescia, l'articolo 2842 non lo consentirebbe.

Conseguenze pratiche per il debitore

Il debitore che intenda promuovere un'azione contro il creditore ipotecario, ad esempio per la riduzione o la cancellazione dell'iscrizione, deve verificare presso la conservatoria l'eventuale variazione del domicilio eletto. Una notifica al vecchio recapito potrebbe essere nulla. Anche per il commercialista che segue operazioni di compravendita immobiliare, la verifica del domicilio aggiornato è un passaggio di due diligence importante.

Coordinamento con la cessione del credito

L'articolo 2842 c.c. assume particolare rilievo nei contesti di cessione del credito ipotecario, di cartolarizzazione o di trasferimento per successione mortis causa. In questi casi il nuovo titolare ha interesse a far risultare il proprio domicilio, anche per evitare che le comunicazioni continuino ad arrivare al cedente, con potenziali rischi di decadenze processuali. La variazione, depositata in forma notarile e annotata in margine all'iscrizione originaria, è lo strumento ordinario per allineare la pubblicità immobiliare alla nuova realtà del rapporto creditorio.

Rapporto con altri istituti

La variazione del domicilio eletto non va confusa con l'aggiornamento della residenza del creditore: la residenza è un dato anagrafico, il domicilio eletto è una scelta processuale connessa all'iscrizione. Allo stesso modo, la variazione non incide sul vincolo, sulla somma garantita o sull'identità dei beni: si tratta di una pura modifica del recapito legale. Il professionista che cura l'operazione deve verificarne la coerenza con eventuali clausole contrattuali, specie nei mutui bancari, dove le banche tipicamente vincolano per anni il domicilio originario.

Domande frequenti

Posso eleggere il nuovo domicilio in una città diversa?

No. L'articolo 2842 c.c. impone che il nuovo domicilio sia nella stessa circoscrizione del precedente. Per cambiare circoscrizione occorrono soluzioni diverse, valutate caso per caso con il notaio.

Basta una PEC per variare il domicilio eletto?

No. La norma richiede un atto ricevuto o autenticato da notaio. La forma notarile è condizione di validità e di opponibilità ai terzi della variazione.

Chi annota il cambiamento sui registri?

Il conservatore dei registri immobiliari, su richiesta di chi presenta l'atto notarile. L'annotazione viene apposta in margine o in calce all'iscrizione originaria, che resta unica.

Il cessionario del credito ipotecario può variare il domicilio eletto dal cedente?

Sì. L'articolo 2842 c.c. include espressamente gli aventi causa. Il cessionario, ad esempio nelle cartolarizzazioni, può aggiornare il domicilio per ricevere atti al proprio recapito.

La variazione del domicilio incide sul grado dell'ipoteca?

No, in alcun modo. Il grado dipende dalla data originaria dell'iscrizione e non viene toccato dall'annotazione di variazione del domicilio eletto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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