Autore: Andrea Marton

  • Art. 2071 Codice Civile: Contenuto

    Art. 2071 Codice Civile: Contenuto

    Art. 2071 c.c. Contenuto

    In vigore

    Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

  • Art. 2072 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2072 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2072 c.c. – Deposito e pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

    Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

    La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

    Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

  • Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto

    Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto

    Art. 2077 c.c. – Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

    Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

  • Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Art. 2078 c.c. – Efficacia degli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

    Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

  • Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a

    Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a

    Art. 2079 c.c. – Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

    Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

  • Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli

    Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli

    Art. 2080 c.c. – Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

  • Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Art. 2082 c.c. – Imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

    Spiegazione

    È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Sono questi gli elementi che qualificano l’impresa: professionalità, economicità, organizzazione e scopo produttivo.

    Come funziona e quando si applica

    È la definizione cardine del diritto commerciale. Da essa discendono le distinzioni tra imprenditore commerciale e agricolo (art. 2135), piccolo imprenditore (art. 2083) e grande impresa, con conseguenze su iscrizione nel registro, scritture contabili e assoggettabilità alle procedure concorsuali.

    Esempio pratico

    Chi apre e gestisce stabilmente un’officina per riparare auto a pagamento è imprenditore: svolge un’attività economica organizzata e professionale di produzione di servizi.

    Domande frequenti

    Chi è imprenditore secondo il codice civile?

    Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Art. 2083 c.c. – Piccoli imprenditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  • Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Art. 2084 c.c. – Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

    Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

  • Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Art. 2085 c.c. – Indirizzo della produzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

    La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

  • Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa

    Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa

    Art. 2086 c.c. – Gestione dell’impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

    L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale .

  • Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro

    Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro

    Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    Spiegazione

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma generale di sicurezza sul lavoro, fonte dell’obbligo di protezione del datore, integrata dal D.Lgs. 81/2008. Fonda la responsabilità per infortuni e malattie professionali e, secondo la giurisprudenza, anche la tutela contro il mobbing e lo straining.

    Esempio pratico

    Il datore che non fornisce i dispositivi di protezione previsti risponde dei danni all’integrità psicofisica del lavoratore che ne deriva un infortunio.

    Domande frequenti

    Chi deve garantire la sicurezza sul lavoro?

    L’imprenditore, che deve adottare tutte le misure necessarie secondo tecnica ed esperienza a tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

    L’art. 2087 tutela anche dal mobbing?

    Sì: la giurisprudenza vi fonda anche la protezione della personalità morale del lavoratore contro condotte vessatorie.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.