Autore: Andrea Marton

  • Art. 2661 c.c.: Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    Art. 2661 c.c.: Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    Art. 2661 c.c. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

    Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento.

  • Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo

    Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo

    Art. 2662 c.c. Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.

    Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

    Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.

  • Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    Art. 2663 c.c. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

  • Art. 2664 c.c.: Conservazione dei titoli. Trascrizione e restitu

    Art. 2664 c.c.: Conservazione dei titoli. Trascrizione e restitu

    Art. 2664 c.c. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale.

    Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

  • Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note

    Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note

    Art. 2665 c.c. – Omissioni o inesattezze nelle note

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

  • Art. 2666 c.c.: Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizi

    Art. 2666 c.c.: Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizi

    Art. 2666 c.c. Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

  • Articolo 2667 Codice Civile: Atti compiuti per persona incapace

    Articolo 2667 Codice Civile: Atti compiuti per persona incapace

    Art. 2667 c.c. Atti compiuti per persona incapace

    In vigore dal 19/04/1942

    I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

    La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

    La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.

  • Articolo 2668 Codice Civile: Cancellazione della trascrizione

    Articolo 2668 Codice Civile: Cancellazione della trascrizione

    Art. 2668 c.c. – Cancellazione della trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

    Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.

    Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

    Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato .

  • Art. 2669 c.c.: Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta

    Art. 2669 c.c.: Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta

    Art. 2669 c.c. – Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 .

  • Articolo 2670 Codice Civile: Spese della trascrizione

    Articolo 2670 Codice Civile: Spese della trascrizione

    Art. 2670 c.c. Spese della trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato.

    Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

  • Articolo 2671 Codice Civile: Obbligo dei pubblici ufficiali

    Articolo 2671 Codice Civile: Obbligo dei pubblici ufficiali

    Art. 2671 c.c. Obbligo dei pubblici ufficiali

    In vigore dal 19/04/1942

    Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato.

    Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l’obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

  • Articolo 2672 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2672 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2672 c.c. Leggi speciali

    In vigore dal 19/04/1942

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.