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Testo dell'articoloVigente
Art. 2072 c.c. – Deposito e pubblicazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.
Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.
La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art.
2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito.
Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.
Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.
Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.