Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2070 c.c. Criteri di applicazione

In vigore

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

In sintesi

  • Criterio dell'attività effettiva: l'appartenenza alla categoria professionale si determina in base all'attività concretamente esercitata dall'imprenditore, non alla sua iscrizione formale.
  • Attività autonome distinte: se l'imprenditore svolge più attività autonome, si applicano i contratti collettivi corrispondenti a ciascuna di esse.
  • Datore non professionale: chi esercita un'attività organizzata non professionalmente deve applicare il CCNL delle imprese dello stesso settore.
  • Principio di effettività: prevale la realtà produttiva concreta sulla qualificazione formale o sull'iscrizione associativa.
  • Rilevanza per la scelta del CCNL: la norma è fondamentale per individuare il contratto collettivo applicabile in caso di attività miste o non convenzionali.
Indice dei contenuti

Il principio di effettività nella scelta del contratto collettivo

L'articolo 2070 c.c. introduce un criterio fondamentale per l'applicazione del contratto collettivo: l'appartenenza alla categoria professionale, e quindi il CCNL applicabile, si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non alla sua qualificazione formale, all'iscrizione a un'associazione di categoria o all'oggetto sociale enunciato nello statuto. Questo principio di effettività e' di grande rilevanza pratica e giurisprudenziale.

Imprenditore con una sola attività

Nell'ipotesi più semplice, l'imprenditore esercita una sola attività: il CCNL applicabile e' quello della categoria corrispondente a tale attività. Se Tizio gestisce un'officina meccanica, si applica il CCNL metalmeccanici, a prescindere da come e' classificata la sua impresa nel registro delle imprese o dall'associazione di categoria a cui eventualmente aderisce. La realtà produttiva concreta prevale su ogni dato formale.

Imprenditore con attività autonome distinte

Il secondo comma affronta la situazione, frequente nella pratica, in cui l'imprenditore svolge più attività aventi carattere autonomo. In tal caso si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Il requisito dell'autonomia e' decisivo: le attività devono essere strutturalmente e organizzativamente separate, non semplicemente diverse. Si pensi a Caio, titolare di una società che gestisce sia un supermercato sia una catena di lavanderie: se le due attività sono organizzativamente autonome con distinte unità produttive e distinti gruppi di lavoratori, si applicheranno il CCNL commercio per i lavoratori del supermercato e il CCNL lavanderie per i lavoratori di quell'altra divisione.

Datore di lavoro non professionale

Il terzo comma contempla il caso del datore di lavoro che esercita un'attività organizzata non professionalmente, cioè non come imprenditore in senso tecnico (manca il requisito della professionalita' ex art. 2082 c.c.). Anche in questo caso si applica il contratto collettivo relativo alle imprese che esercitano la stessa attività. ciò evita discriminazioni tra lavoratori dello stesso settore in base alla natura professionale o meno del datore: le condizioni di lavoro minime fissate dal CCNL di riferimento valgono a prescindere dalla qualifica imprenditoriale del datore.

Rilevanza pratica e giurisprudenziale

L'art. 2070 c.c. e' al centro di un vasto contenzioso in tema di applicazione del CCNL nelle imprese multi-settoriali, nelle holding, nei gruppi di imprese e nelle cooperative. La giurisprudenza ha precisato che il criterio dell'attività effettiva deve essere valutato guardando all'attività prevalente svolta concretamente dall'unità produttiva interessata, non all'attività principale del gruppo o della società madre. ciò significa che due società dello stesso gruppo possono applicare CCNL diversi se svolgono attività diverse.

Limiti del principio di effettività

Il principio incontra un limite importante: quando l'imprenditore aderisce a un'associazione di categoria stipulante un determinato CCNL, e' vincolato da tale contratto anche se la sua attività effettiva corrisponderebbe a un contratto diverso. L'adesione volontaria costituisce un autonomo titolo di applicabilita' del contratto, che si affianca, non si sostituisce, al criterio dell'attività effettiva.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 105/1969

NON FONDATEZZA

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 2070, primo e secondo comma, del codice civile, rispetto all'art. 39, primo comma, della Costituzione. La nozione di categoria professionale, anche dopo l'evoluzione del sistema sindacale, resta compatibile con il principio di liberta sindacale e con i criteri di applicazione dei contratti collettivi.

Domande frequenti

Come si determina la categoria professionale ai fini del contratto collettivo?

In base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non alla sua qualificazione formale, all'oggetto sociale o all'iscrizione associativa.

Quale CCNL si applica se l'imprenditore svolge più attività diverse?

Se le attività hanno carattere autonomo (cioè sono organizzativamente separate), si applicano i contratti collettivi corrispondenti a ciascuna attività per i rispettivi lavoratori.

L'art. 2070 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori?

Si'. Il terzo comma estende il criterio anche a chi esercita un'attività organizzata non professionalmente: si applica comunque il CCNL delle imprese che svolgono la stessa attività.

Cosa significa che le attività devono avere «carattere autonomo»?

Significa che devono essere strutturalmente e organizzativamente separate, con distinte unità produttive e distinti gruppi di lavoratori: non basta che siano semplicemente diverse.

L'adesione volontaria a un'associazione di categoria cambia il CCNL applicabile?

Si'. Se il datore aderisce a un'associazione stipulante un determinato CCNL, e' vincolato da quel contratto per gli iscritti, anche se la sua attività effettiva corrisponderebbe a un contratto diverso.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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