Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2067 c.c. – Soggetti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2066 - Art. 2066 Codice Civile: Abrogato→Cod. civ. art. 2068 - Art. 2068 c.c.: Rapporti di lavoro sottratti a contratto collett→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2069 Codice Civile: Efficacia→Articolo 2070 Codice Civile: Criteri di applicazione→Art. 2063 Codice Civile: Abrogato→Art. 2071 Codice Civile: Contenuto→Art. 2062 c.c.: Esercizio professionale delle attività economiche→Art. 2072 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto storico dell'art. 2067 cc
L'articolo 2067 del Codice Civile stabilisce che i contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali. La norma rispecchia l'impianto corporativo del codice del 1942, che prevedeva un sistema sindacale obbligatorio e gerarchico: i sindacati erano associazioni di diritto pubblico riconosciute dallo Stato, e i contratti collettivi da esse stipulati avevano efficacia erga omnes, cioè si applicavano a tutti i lavoratori della categoria, indipendentemente dall'iscrizione al sindacato. Il sistema corporativo è stato abolito nel 1944 con il d.lgs.lgt. 369/1944.
Dopo la Costituzione del 1948, l'art. 39 Cost. ha dettato le condizioni per attribuire ai contratti collettivi efficacia erga omnes: i sindacati devono registrarsi, darsi un ordinamento democratico e acquisire personalità giuridica. Solo i contratti firmati da rappresentanze unitarie delle organizzazioni registrate, in proporzione ai loro iscritti, possono avere efficacia generale. Questa norma costituzionale non ha mai ricevuto attuazione legislativa: il tentativo con la legge delega del 1951 è naufragato per opposizione sindacale. Risultato: il sistema sindacale italiano opera tuttora su base volontaristica, senza registrazione e senza efficacia erga omnes per legge.
La situazione attuale: il contratto collettivo di diritto comune
In assenza di attuazione dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo in Italia è un contratto di diritto privato comune, stipulato da associazioni sindacali non registrate. La sua efficacia soggettiva è limitata: vincola in via diretta solo gli iscritti alle associazioni stipulanti. Il contratto si applica ai datori di lavoro che aderiscono alle associazioni datoriali firmatarie e ai lavoratori iscritti ai sindacati firmatari. Per estendere l'applicazione anche ai non iscritti, si ricorre a clausole di recepimento nel contratto individuale o all'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata e sufficiente) come parametro giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione ha sviluppato l'interpretazione per cui il contratto collettivo può essere applicato anche ai non iscritti quando le parti lo abbiano implicitamente richiamato o quando costituisce il parametro della retribuzione equa ex art. 36 Cost. Questa operazione ermeneutica ha consentito al sistema italiano di funzionare nonostante l'incompiutezza costituzionale.
Associazioni professionali e rappresentatività
Il riferimento alle «associazioni professionali» nell'art. 2067 cc ha oggi un significato residuale. Nel sistema vigente, la stipula del contratto collettivo è aperta a qualunque associazione sindacale, ma la rappresentatività effettiva delle organizzazioni è misurata con criteri giurisprudenziali e normativi (ad esempio il d.lgs. 165/2001 nel pubblico impiego prevede la misurazione della rappresentatività ai fini delle trattative contrattuali). Nel settore privato, CGIL, CISL e UIL sono di fatto le organizzazioni maggioritarie, ma formalmente il sistema è pluralista.
Il d.lgs. 81/2015 e altri interventi recenti hanno attribuito ai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dai sindacati più rappresentativi una serie di deroghe e adattamenti alle norme legislative: in questo modo si è creato un sistema di quasi-efficacia normativa senza passare per la registrazione costituzionale.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 2067 cc sui contratti collettivi?
Stabilisce che i contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali. La norma risale al sistema corporativo del 1942 e ha oggi valore storico, non operativo.
Perché l'art. 39 della Costituzione non ha mai avuto attuazione?
Il tentativo di legge del 1951 naufragò per opposizione dei sindacati, che non volevano la registrazione obbligatoria e i controlli statali che ne sarebbero derivati. Il sistema rimase volontaristico.
Il contratto collettivo si applica anche ai lavoratori non iscritti al sindacato?
In via diretta no, salvo recepimento nel contratto individuale. In via indiretta sì, quando la Cassazione lo usa come parametro per la retribuzione equa ex art. 36 Cost. o quando il datore lo applica di fatto.
Come si misura la rappresentatività dei sindacati nel sistema italiano?
Nel settore privato non esiste una misurazione legale ufficiale. Nel pubblico impiego il d.lgs. 165/2001 prevede criteri specifici. Di fatto, CGIL, CISL e UIL sono le organizzazioni maggioritarie riconosciute.
Il contratto collettivo può derogare alle norme di legge?
Sì, nei casi in cui la legge lo prevede espressamente (cd. derogabilità assistita). Il d.lgs. 81/2015 e altre norme attribuiscono ai contratti collettivi nazionali la facoltà di adattare o derogare alcune disposizioni legislative.