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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2068 c.c. – Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2067 - Art. 2067 Codice Civile: Soggetti→Cod. civ. art. 2069 - Art. 2069 Codice Civile: Efficacia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2066 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2070 Codice Civile: Criteri di applicazione→Art. 2071 Codice Civile: Contenuto→Art. 2072 Codice Civile: Abrogato→Art. 2063 Codice Civile: Abrogato→Art. 2062 c.c.: Esercizio professionale delle attività economiche→Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Premessa: la funzione dell'art. 2068 c.c.
L'articolo 2068 c.c. delimita negativamente l'ambito di operativita' del contratto collettivo, individuando due categorie di rapporti di lavoro che, per ragioni diverse, non possono essere regolati dalla contrattazione collettiva. La norma si inserisce nel sistema del codice del 1942, costruito sull'ordinamento corporativo, ed e' sopravvissuta alla caduta di quell'ordinamento conservando rilevanza pratica nelle sue previsioni sostanziali.
Prima esclusione: rapporti disciplinati da atti della pubblica autorità
Il primo comma dell'art. 2068 stabilisce che i rapporti di lavoro disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge non possono essere regolati dal contratto collettivo. La ratio e' chiara: quando il legislatore o l'autorità pubblica ha ritenuto necessario riservare a se' la regolazione di certi rapporti di lavoro, tipicamente nel settore pubblico o in attività di pubblico interesse, il contratto collettivo privato non può interferire. Si pensi ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti: sebbene la contrattualizzazione del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) abbia in larga misura esteso la contrattazione collettiva anche a tale settore, restano sfere riservate alla legge e ai regolamenti, come l'accesso ai ruoli, le qualifiche e le carriere dirigenziali.
Seconda esclusione: prestazioni di carattere personale o domestico
Il secondo comma esclude dalla disciplina collettiva i rapporti concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. La giustificazione storica risiede nella natura fiduciaria e strettamente individuale di tali rapporti: il legislatore del 1942 riteneva che la contrattazione collettiva non fosse adatta a regolare situazioni in cui la persona del lavoratore era inscindibilmente legata al nucleo familiare o all'ambiente privato del datore. Il lavoro domestico ha poi ricevuto una disciplina speciale con la L. 2 aprile 1958, n. 339, e con i successivi contratti collettivi di settore (CCNL per i lavoratori domestici), che si affiancano alla previsione codicistica.
Rilevanza attuale
Nel sistema attuale, caratterizzato dalla contrattualizzazione del pubblico impiego e dalla crescita della contrattazione collettiva anche in settori tradizionalmente esclusi, l'art. 2068 c.c. mantiene una rilevanza interpretativa soprattutto per: (a) definire i limiti dell'autonomia collettiva di fronte alla riserva di legge; (b) qualificare come «personali o domestici» certi rapporti di lavoro che sfuggono alle categorie contrattuali ordinarie. Si immagini il caso di Caio, che presta assistenza personale continuativa a un anziano non autosufficiente in un contesto familiare: il suo rapporto, avendo carattere spiccatamente personale, ricade storicamente nell'esclusione codicistica, pur essendo oggi in parte disciplinato dal CCNL domestici.
Coordinamento con la Costituzione
L'art. 39 Cost. riconosce ai sindacati la libertà organizzativa e, nei commi successivi (mai attuati), la capacità di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. L'art. 2068 c.c. si coordina con tale quadro nel senso che limita l'ambito materiale della contrattazione collettiva senza negarne la legittimita' costituzionale: esso opera come norma di delimitazione competenziale tra fonte pubblicistica e fonte negoziale collettiva.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/1969
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, secondo comma, c.c. nella parte in cui escludeva i rapporti di lavoro domestico dalla disciplina della contrattazione collettiva. La limitazione fu giudicata in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché creava una disparità di trattamento priva di giustificazione razionale per i lavoratori domestici rispetto agli altri lavoratori subordinati.
Domande frequenti
Quali rapporti di lavoro sono sottratti al contratto collettivo secondo l'art. 2068 c.c.?
Due categorie: i rapporti disciplinati da atti della pubblica autorità in conformità di legge, e i rapporti concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.
Perché i rapporti regolati da atti pubblici sono esclusi dal contratto collettivo?
Perché quando il legislatore o l'autorità pubblica si riserva la regolazione di certi rapporti di lavoro, la fonte negoziale collettiva non può sovrapporsi ad essa: prevale la gerarchia delle fonti pubblicistiche.
Il lavoro domestico e' ancora escluso dalla contrattazione collettiva?
La previsione codicistica esclude i rapporti personali o domestici dal contratto collettivo ordinario, ma oggi il lavoro domestico ha un proprio CCNL di settore che ne regola le condizioni specifiche, affiancando la disciplina legale.
L'art. 2068 c.c. si applica ai dipendenti pubblici?
Il d.lgs. 165/2001 ha esteso la contrattazione collettiva alla maggior parte dei rapporti di pubblico impiego, ma restano sfere riservate alla legge (accesso, carriere dirigenziali) coerentemente con il principio dell'art. 2068.
Qual e' la ratio dell'esclusione delle prestazioni personali?
Il legislatore del 1942 riteneva che la contrattazione collettiva non fosse adatta a rapporti in cui la persona del lavoratore e' inscindibilmente legata all'ambiente privato o familiare del datore, per la natura fiduciaria e strettamente individuale di tali prestazioni.