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  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2063 c.c. – Oggetto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n.

2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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