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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2060 c.c. – Del lavoro

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, …

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In sintesi

  • L'art. 2060 cc enuncia il principio generale di tutela del lavoro in tutte le sue forme, aprendone il Titolo.
  • La protezione comprende ogni modalità organizzativa ed esecutiva: intellettuale, tecnica e manuale.
  • La norma ha valore programmatico e costituisce il cardine interpretativo dell'intero Libro V del codice.
  • Il riferimento all'art. 35 della Costituzione ne rafforza la portata precettiva nel sistema delle fonti.
  • Fonda la parità di dignità giuridica tra lavoro subordinato, autonomo, intellettuale e artigiano.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione sistematica

L'articolo 2060 del Codice Civile apre il Titolo I del Libro V («Del lavoro»), svolgendo una funzione di norma-principio: non stabilisce diritti soggettivi direttamente azionabili, ma enuncia il fondamento assiologico dell'intera disciplina codicistica del lavoro. Il suo contenuto - «Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali» - rispecchia la concezione unitaria del lavoro propria del codice del 1942, che per la prima volta riunisce in un unico testo normativo la disciplina del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, delle imprese e delle società.

La norma va letta in combinato disposto con l'art. 35 della Costituzione («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), entrato in vigore nel 1948. La disposizione costituzionale ha assorbito e potenziato il principio del 2060 cc, elevandolo a valore fondamentale dell'ordinamento repubblicano. Oggi l'art. 2060 cc opera come clausola generale interpretativa: ogni istituto del Libro V deve essere interpretato coerentemente con la tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Ambito applicativo: le forme del lavoro tutelate

La triade «intellettuali, tecniche e manuali» non è tassativa ma esemplificativa: serve a chiarire che la tutela non è limitata al lavoro manuale (come poteva suggerire la tradizione storica dell'operaio di fabbrica) né al solo lavoro subordinato. Rientrano nella tutela: il lavoro subordinato (artt. 2094-2134 cc), il lavoro autonomo (artt. 2222 ss. cc), il lavoro intellettuale (artt. 2229 ss. cc), il lavoro nelle cooperative, il lavoro artigiano, le nuove forme di lavoro nate dalla digitalizzazione (anche se non espressamente contemplate dal codice del 1942).

Sul piano delle forme organizzative, la tutela si estende sia al lavoro individuale sia a quello svolto nell'ambito di strutture collettive (imprese, cooperative, associazioni). Sia il lavoratore che opera in autonomia sia quello inserito in un'organizzazione complessa ricevono protezione, anche se con strumenti differenziati.

Portata precettiva e rapporti con le fonti speciali

La natura programmatica della norma non ne esclude la rilevanza giuridica concreta. La Corte di Cassazione ha più volte richiamato l'art. 2060 cc come canone ermeneutico per risolvere antinomie tra norme speciali, per estendere in via analogica tutele previste per una forma di lavoro ad altre forme analoghe, per resistere a interpretazioni riduttive dei diritti dei lavoratori. In particolare, la norma è stata invocata per estendere alcune tutele del lavoro subordinato ai collaboratori parasubordinati e ai lavoratori delle piattaforme digitali, in ragione della sostanziale dipendenza economica che caratterizza tali rapporti.

Le fonti speciali del diritto del lavoro - d.lgs. 81/2015 (Jobs Act), Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), normativa sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008) - si inseriscono nel quadro tracciato dall'art. 2060 cc e dalla Costituzione, articolando la tutela nelle forme concrete che l'evoluzione dei rapporti economici e sociali ha reso necessarie.

Il lavoro nella Costituzione e nel codice: un raccordo necessario

La Costituzione repubblicana ha operato un deciso rafforzamento del principio enunciato dall'art. 2060 cc. L'art. 1 Cost. definisce l'Italia «Repubblica democratica fondata sul lavoro», mentre l'art. 35 ne garantisce la tutela universale. L'art. 36 Cost. sancisce il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, l'art. 37 tutela il lavoro delle donne e dei minori, gli artt. 39 e 40 garantiscono la libertà sindacale e il diritto di sciopero. Il sistema è coerente: l'art. 2060 cc fornisce la base codicistica, la Costituzione i valori fondanti, la legislazione speciale le regole di dettaglio.

Domande frequenti

Cosa tutela l'art. 2060 del Codice Civile?

Tutela il lavoro in tutte le sue forme: intellettuale, tecnica e manuale, sia come organizzazione sia come esecuzione. È una norma-principio che apre il Libro V del codice.

L'art. 2060 cc ha valore solo programmatico o è direttamente applicabile?

Ha valore programmatico ma anche interpretativo concreto: la Cassazione lo usa come canone ermeneutico per risolvere antinomie e per estendere tutele da una forma di lavoro ad un'altra analoga.

Qual è il rapporto tra l'art. 2060 cc e l'art. 35 della Costituzione?

L'art. 35 Cost. ha assorbito e rafforzato il principio del 2060 cc, elevandolo a valore fondamentale della Repubblica. Le due norme vanno lette congiuntamente come fondamento dell'intero diritto del lavoro.

Il lavoro digitale e delle piattaforme è tutelato dall'art. 2060 cc?

Sì, in quanto la triade intellettuale/tecnica/manuale è esemplificativa, non tassativa. La giurisprudenza ha esteso la tutela alle nuove forme di lavoro in ragione della dipendenza economica che le caratterizza.

Quali forme di lavoro sono espressamente disciplinate nel Libro V del codice civile?

Il lavoro subordinato (artt. 2094-2134), il lavoro autonomo (artt. 2222 ss.), il lavoro intellettuale (artt. 2229 ss.), le imprese e le società. Tutte riunite sotto il principio generale dell'art. 2060.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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