Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2062 c.c. – Esercizio professionale delle attività economiche

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative.

In sintesi

  • Disciplina delle attività economiche: l'esercizio professionale delle attività economiche è regolato da leggi e regolamenti, non dalla libera autonomia privata.
  • Rinvio alla fonte pubblicistica: la norma funge da clausola generale di rinvio alle fonti eteronome (statali e regolamentari) che presiedono all'organizzazione dei mercati.
  • Abrogazione delle norme corporative: il riferimento originario alle norme corporative è stato eliminato con la caduta dell'ordinamento corporativo fascista nel 1944.
  • Raccordo con la libertà di iniziativa economica: la disposizione si coordina con l'art. 41 Cost., che ammette limitazioni all'iniziativa privata per fini sociali.
  • Ruolo sistematico: apre il Titolo I del Libro V, fissando il presupposto normativo per tutte le attività economiche professionalmente organizzate.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico

L'articolo 2062 c.c. costituisce la norma di apertura del Libro V del Codice Civile dedicato al lavoro. Esso enuncia il principio fondamentale secondo cui l'esercizio professionale delle attività economiche non e' lasciato all'autonomia privata in modo incondizionato, ma deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e, originariamente, alle norme corporative. Quest'ultimo riferimento e' stato espunto dall'ordinamento con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che sciolse le organizzazioni corporative, rendendo quella parte della disposizione storicamente superata.

Significato del termine «professionale»

Il legislatore del 1942 impiega l'aggettivo «professionale» per distinguere l'attività svolta in modo sistematico, organizzato e continuativo, cioè imprenditoriale o comunque strutturata, da quella meramente occasionale o privata. L'esercizio professionale e' quindi il presupposto affinché l'apparato regolativo pubblico possa operare: chi compie un atto economico isolato non e' soggetto allo stesso regime di chi organizza stabilmente risorse per produrre beni o servizi sul mercato.

Rapporto con le fonti eteronome

La norma svolge una funzione di rinvio mobile: essa non detta direttamente le regole delle singole attività, ma rinvia alle fonti pubblicistiche competenti. ciò significa che il regime applicabile a un'attività economica può variare nel tempo per effetto di leggi ordinarie o regolamentari senza che occorra modificare il codice. Tale tecnica legislativa, tipica del codice del 1942, riflette la visione interventista dello Stato nell'economia dell'epoca.

Coordinamento con l'art. 41 della Costituzione

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, l'art. 2062 c.c. ha acquistato un significato costituzionalmente orientato: le limitazioni all'esercizio professionale delle attività economiche devono trovare fondamento in esigenze di utilita' sociale, sicurezza, libertà e dignita' umana, come prescrive l'art. 41, commi 2 e 3, Cost. In questa prospettiva, leggi e regolamenti che disciplinano le attività economiche devono superare il vaglio di proporzionalita' e ragionevolezza.

Applicazioni pratiche

Dal punto di vista applicativo, l'art. 2062 c.c. funge da base testuale per tutta la legislazione speciale che regola le professioni, le imprese e i mercati: dalle norme sulle licenze commerciali alle regole sulle professioni intellettuali, dalle autorizzazioni amministrative alle normative di settore (bancario, assicurativo, finanziario). Si pensi, per esempio, a Tizio che intende aprire una farmacia: il suo esercizio professionale e' subordinato non soltanto alle norme codicistiche, ma alla specifica disciplina pubblicistica sulle autorizzazioni farmaceutiche, in applicazione diretta del principio enunciato dall'art. 2062 c.c.

Profilo storico

La disposizione conserva un valore storico-interpretativo notevole perché testimonia la concezione corporativa e dirigista dell'economia che ispiro' il codificatore del 1942. Sebbene quel sistema sia stato abbattuto, la struttura della norma, e il suo rinvio alle fonti eteronome, ha reso possibile l'adattamento dell'ordinamento codicistico alla nuova realtà costituzionale e poi eurounitaria senza stravolgimenti formali del testo.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 2062 c.c.?

Stabilisce che l'esercizio professionale delle attività economiche e' regolato da leggi e regolamenti, fungendo da clausola generale di rinvio alle fonti pubblicistiche che presiedono all'organizzazione dei mercati.

Cosa si intende per esercizio «professionale»?

Si intende l'attività svolta in modo sistematico, organizzato e continuativo, distinta da quella meramente occasionale o privata. Solo tale modalità attiva il regime regolativo pubblico.

Le norme corporative sono ancora in vigore?

No. Il riferimento alle norme corporative e' stato eliminato con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che sciolse le organizzazioni corporative dopo la caduta del regime fascista.

Quale rapporto esiste tra l'art. 2062 c.c. e l'<a href="/articolo-41-costituzione/">art. 41 Cost.</a>?

L'art. 41 Cost. costituisce il parametro costituzionale di legittimita' delle limitazioni all'iniziativa economica: le leggi e i regolamenti richiamati dall'art. 2062 devono rispettare i limiti di utilita' sociale e proporzionalita' fissati dalla Costituzione.

Qual e' la funzione sistematica dell'art. 2062 c.c.?

Apre il Libro V del Codice Civile fissando il presupposto normativo, il rinvio alle fonti eteronome, per tutte le attività economiche professionalmente organizzate, raccordando il codice con l'intera legislazione speciale di settore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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