Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2057 c.c. – Danni permanenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2056 - Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni→Cod. civ. art. 2058 - Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale→Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali→Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli→Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro→Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio→Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali→Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali
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In sintesi
Indice dei contenuti
La rendita vitalizia come forma alternativa di liquidazione
L'art. 2057 c.c. introduce una modalità alternativa di liquidazione del danno permanente alla persona: anziche' corrispondere al danneggiato una somma capitale in un'unica soluzione, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga sotto forma di rendita vitalizia, ossia di una prestazione periodica erogata per tutta la durata della vita del danneggiato.
Presupposti di applicazione
La norma richiede due presupposti cumulativi. Primo, il danno alle persone deve avere carattere permanente: non sono sufficienti le lesioni temporanee, ma occorre un pregiudizio irreversibile che persiste nel tempo (invalidita' permanente, menomazioni neurologiche, stati vegetativi). Secondo, la scelta della rendita e' rimessa alla discrezionalita' del giudice, che deve valutare le condizioni delle parti e la natura del danno. Le condizioni delle parti includono la situazione economica del responsabile (la rendita e' più sostenibile di un capitale elevato), l'età del danneggiato e la sua aspettativa di vita.
Le cautele ex art. 2057
Il legislatore ha previsto che il giudice disponga le opportune cautele a tutela del danneggiato. Nella pratica, le cautele possono consistere in: garanzia ipotecaria su beni del responsabile, fideiussione bancaria o assicurativa, o la capitalizzazione in un fondo vincolato. L'obiettivo e' garantire che le rate future siano effettivamente pagate, evitando che l'insolvenza del debitore privi il danneggiato del risarcimento.
Rendita e rivalutazione
Un problema pratico riguarda l'adeguamento della rendita all'inflazione. Il codice del 1942 non prevedeva meccanismi di indicizzazione; la giurisprudenza ha ammesso che il giudice, nella determinazione della rendita, tenga conto della svalutazione monetaria e inserisca clausole di rivalutazione automatica (ISTAT o indice dei prezzi al consumo).
La prassi giurisprudenziale: prevale il capitale
Nonostante la previsione normativa, nella pratica dei tribunali italiani la liquidazione a rendita e' molto rara. I danneggiati preferiscono in genere la liquidazione in unica soluzione (capitale), che garantisce disponibilita' immediata, elimina il rischio di insolvenza futura del responsabile e consente investimenti autonomi. I giudici, a loro volta, preferiscono evitare la complessita' delle cautele e del monitoraggio pluriennale. La rendita e' utilizzata soprattutto nei casi di stati vegetativi o di invalidita' totale di soggetti molto giovani, dove il capitale sarebbe di enorme entita'.
Esempio pratico
Tizio, 30 anni, subisce a causa di un sinistro una lesione midollare con tetraplegia permanente. Il giudice potrebbe liquidare il danno biologico permanente sotto forma di rendita mensile vitalizia, anziche' un'unica somma di svariati milioni di euro, disponendo contestualmente una fideiussione bancaria a garanzia dei pagamenti futuri.
Domande frequenti
Il danneggiato può scegliere tra rendita e capitale?
La scelta e' rimessa al giudice, non al danneggiato. Il giudice valuta discrezionalmente se la rendita sia più adeguata tenendo conto delle condizioni delle parti e della natura del danno.
Cosa si intende per danno permanente ai fini dell'art. 2057?
Un danno alla persona che persiste irreversibilmente nel tempo: invalidita' permanente, menomazioni neurologiche, stati vegetativi. Non rientrano le lesioni temporanee.
Quali cautele può disporre il giudice?
Il giudice può imporre garanzie ipotecarie, fideiussioni bancarie o assicurative, o la costituzione di un fondo vincolato, per assicurare i pagamenti futuri della rendita.
La rendita e' adeguata all'inflazione?
Il codice non prevede indicizzazione automatica, ma la giurisprudenza ammette che il giudice inserisca clausole di rivalutazione ISTAT nella determinazione della rendita.
Nella pratica quanto si usa la rendita vitalizia?
Molto raramente. I danneggiati preferiscono la liquidazione in capitale unico per disponibilita' immediata e sicurezza; la rendita e' usata quasi solo per invalidita' totali di giovani.