Autore: Andrea Marton

  • Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c. – Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

    In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

  • Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Articolo 2128 Codice Civile: Lavoro a domicilio

    Art. 2128 c.c. – Lavoro a domicilio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pub

    Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pub

    Art. 2129 c.c. – Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

  • Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Art. 2130 c.c. – Durata del tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

  • Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 2131 c.c. – Retribuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

  • Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale

    Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale

    Art. 2132 c.c. – Istruzione professionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

  • Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio

    Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio

    Art. 2133 c.c. – Attestato di tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

  • Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio

    Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio

    Art. 2134 c.c. – Norme applicabili al tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

  • Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo

    Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo

    Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo

    In vigore

    È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (2) (3)

  • Art. 2136 c.c.: Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

    Art. 2136 c.c.: Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

    Art. 2136 c.c. – Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall’art. 2200.

  • Articolo 2137 Codice Civile: Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Articolo 2137 Codice Civile: Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Art. 2137 c.c. – Responsabilità dell’imprenditore agricolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore, anche se esercita l’impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

  • Articolo 2138 Codice Civile: Dirigenti e fattori di campagna

    Articolo 2138 Codice Civile: Dirigenti e fattori di campagna

    Art. 2138 c.c. – Dirigenti e fattori di campagna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.