Art. 2152 c.c. Miglioramenti
In vigore
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, [le associazioni professionali] (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
