Autore: Andrea Marton

  • Art. 2891 c.c.: Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Art. 2891 c.c.: Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Art. 2891 c.c. – Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purché adempia le condizioni che seguono:

    1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

    2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

    3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

    4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

    L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

  • Articolo 2892 Codice Civile: Divieto di proroga dei termini

    Articolo 2892 Codice Civile: Divieto di proroga dei termini

    Art. 2892 c.c. – Divieto di proroga dei termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

  • Articolo 2893 Codice Civile: Mancata richiesta dell’incanto

    Articolo 2893 Codice Civile: Mancata richiesta dell’incanto

    Art. 2893 c.c. – Mancata richiesta dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.

    La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

  • Articolo 2894 Codice Civile: Effetti del mancato deposito del prezzo

    Articolo 2894 Codice Civile: Effetti del mancato deposito del prezzo

    Art. 2894 c.c. – Effetti del mancato deposito del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

  • Articolo 2895 Codice Civile: Desistenza del creditore

    Articolo 2895 Codice Civile: Desistenza del creditore

    Art. 2895 c.c. Desistenza del creditore

    In vigore dal 19/04/1942

    La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

  • Articolo 2896 Codice Civile: Aggiudicazione al terzo acquirente

    Articolo 2896 Codice Civile: Aggiudicazione al terzo acquirente

    Art. 2896 c.c. Aggiudicazione al terzo acquirente

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto.

  • Art. 2897 c.c.: Regresso dell’acquirente divenuto compratore all

    Art. 2897 c.c.: Regresso dell’acquirente divenuto compratore all

    Art. 2897 c.c. Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto

    In vigore dal 19/04/1942

    Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

  • Art. 2898 c.c.: Beni non ipotecati per il credito per il quale s

    Art. 2898 c.c.: Beni non ipotecati per il credito per il quale s

    Art. 2898 c.c. – Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

    Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.

  • Art. 2899 c.c.: Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di alt

    Art. 2899 c.c.: Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di alt

    Art. 2899 c.c. – Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

    La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

  • Articolo 2900 Codice Civile: Condizioni, modalità ed effetti

    Articolo 2900 Codice Civile: Condizioni, modalità ed effetti

    Art. 2900 c.c. Condizioni, modalità ed effetti

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

    Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

  • Art. 2901 Codice Civile: Condizioni

    Art. 2901 Codice Civile: Condizioni

    Art. 2901 c.c. Condizioni

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:

    che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

    che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

    Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

    Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

    L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

  • Art. 2902 Codice Civile: Effetti

    Art. 2902 Codice Civile: Effetti

    Art. 2902 c.c. Effetti

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

    Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.