Autore: Andrea Marton

  • Art. 2164 Codice Civile: Nozione

    Art. 2164 Codice Civile: Nozione

    Art. 2164 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

    La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Art. 2165 Codice Civile: Durata

    Art. 2165 Codice Civile: Durata

    Art. 2165 c.c. – Durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

    Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

  • Articolo 2166 Codice Civile: Obblighi del concedente

    Articolo 2166 Codice Civile: Obblighi del concedente

    Art. 2166 c.c. – Obblighi del concedente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

  • Articolo 2167 Codice Civile: Obblighi del colono

    Articolo 2167 Codice Civile: Obblighi del colono

    Art. 2167 c.c. – Obblighi del colono

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

    Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

  • Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2168 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

    In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.

    2158.

  • Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2169 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito.

  • Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 Codice Civile: Nozione

    Art. 2170 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

    L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

  • Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 Codice Civile: Nozione

    Art. 2171 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

    La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

    La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

  • Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto

    Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto

    Art. 2172 c.c. Durata del contratto

    In vigore

    Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

  • Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op

    Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op

    Art. 2173 c.c. – Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

    La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

  • Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Art. 2174 c.c. – Obblighi del soccidario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

    Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

  • Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Art. 2175 c.c. – Perimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.