Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

    In vigore

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

  • Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

    In vigore

    Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

  • Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese

    Art. 2178 c.c. – Accrescimenti, prodotti, utili e spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

    È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

  • Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2179 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

    In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

  • Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Art. 2180 c.c. – Scioglimento del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c. – Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

    Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.

    Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

  • Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Art. 2182 c.c. – Conferimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

    Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

  • Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2183 c.c. – Reintegrazione del bestiame conferito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

    Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

    Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’art. 2184.

    Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

  • Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti

    Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti

    Art. 2184 c.c. – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Art. 2185 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2185 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2185 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

  • Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Art. 2186 c.c. – Nozione e norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

    In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

    Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

  • Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 Codice Civile: Usi

    Art. 2187 c.c. – Usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.