Autore: Andrea Marton

  • Art. 2200 Codice Civile: Società

    Art. 2200 Codice Civile: Società

    Art. 2200 c.c. – Società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

    L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

    Spiegazione

    Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati dal codice (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società è regolata dalle norme dei rispettivi capi.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza dell’imprenditore individuale, per cui l’iscrizione segue la natura commerciale dell’attività, le società di tipo commerciale e le cooperative vanno sempre iscritte per il solo fatto di adottare quel tipo. L’iscrizione assolve a funzioni di pubblicità legale verso i terzi.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. costituita per gestire un fondo agricolo, pur non svolgendo attività commerciale, è comunque obbligata a iscriversi nel registro delle imprese.

    Domande frequenti

    Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese?

    Le società di tipo commerciale e le cooperative sì, anche se non esercitano un’attività commerciale; la società semplice si iscrive in una sezione speciale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati dal codice (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società è regolata dalle norme dei rispettivi capi.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza dell’imprenditore individuale, per cui l’iscrizione segue la natura commerciale dell’attività, le società di tipo commerciale e le cooperative vanno sempre iscritte per il solo fatto di adottare quel tipo. L’iscrizione assolve a funzioni di pubblicità legale verso i terzi.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. costituita per gestire un fondo agricolo, pur non svolgendo attività commerciale, è comunque obbligata a iscriversi nel registro delle imprese.

    Domande frequenti

    Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese?

    Le società di tipo commerciale e le cooperative sì, anche se non esercitano un’attività commerciale; la società semplice si iscrive in una sezione speciale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2201 Codice Civile: Enti pubblici

    Articolo 2201 Codice Civile: Enti pubblici

    Art. 2201 c.c. – Enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

    Spiegazione

    Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, come gli imprenditori privati.

    Come funziona e quando si applica

    La norma estende la disciplina dell’imprenditore commerciale agli enti pubblici «economici», limitatamente all’attività d’impresa. Restano fuori gli enti che svolgono attività commerciale solo in via secondaria o accessoria rispetto ai fini istituzionali.

    Esempio pratico

    Un ente pubblico che gestisce in via principale un’attività d’impresa deve iscriversi al registro delle imprese.

    Domande frequenti

    Gli enti pubblici si iscrivono al registro delle imprese?

    Sì, quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2202 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Articolo 2202 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Art. 2202 c.c. – Piccoli imprenditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

  • Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Articolo 2203 Codice Civile: Preposizione institoria

    Art. 2203 c.c. – Preposizione institoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

    La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

    Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

  • Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Articolo 2204 Codice Civile: Poteri dell’institore

    Art. 2204 c.c. – Poteri dell’institore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

    L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

  • Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore

    Art. 2205 c.c. – Obblighi dell’institore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

  • Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura

    Art. 2206 c.c. – Pubblicità della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

    In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura

    Art. 2207 c.c. – Modificazione e revoca della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

    In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

  • Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

    Art. 1 c.p. – CODICE PENALE Art

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    CODICE PENALE Art. 1.

    (Reati e pene: disposizione espressa di legge) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

  • Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Articolo 2 Codice Penale: (Successione di leggi penali)

    Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

    Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 .

    Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

    Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

  • Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Articolo 3 Codice Penale: (Obbligatorietà della legge penale)

    Art. 3 c.p. (Obbligatorietà della legge penale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

    La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

  • Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Articolo 3-bis Codice Penale: (Principio della riserva di codice)

    Art. 3-bis c.p. (Principio della riserva di codice)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.