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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 c.p.p. – Astensione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza-

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’art.11.

In sintesi

  • Diritto del PM a astenersi per gravi ragioni di convenienza (non obbligo di astensione)
  • Decisione su astensione PM tribunale: procuratore della Repubblica o procuratore generale
  • Decisione su astensione procuratore: procuratore generale Corte d'Appello o Cassazione
  • Astensione accolta: sostituzione con altro magistrato del medesimo ufficio
  • Designazione sostituto a ufficio ugualmente competente se entrambi i livelli acconsentono

Il magistrato del pubblico ministero può astenersi quando ricorrono gravi ragioni di convenienza; su astensione decidono i superiori gerarchici entro ambiti competenza.

Ratio

L'astensione del PM è uno strumento di prevenzione della parzialità. Diversamente dai giudici (dove ricusazione è diritto-dovere), il PM ha discrezionalità: può astenersi solo se « gravi ragioni di convenienza » lo richiedono. Questo risponde all'esigenza di continuità nell'ufficio, senza paralizzare la macchina della giustizia, ma salvaguardando l'imparzialità quando realmente compromessa.

Analisi

Comma 1: il PM ha facoltà (non obbligo) di astenersi quando ricorrono gravi ragioni di convenienza. La norma non elenca tassativamente le ragioni, rimettendole al giudizio discrezionale del magistrato. Comma 2: sulla dichiarazione di astensione decidono il procuratore della Repubblica (per magistrati suoi sottoposti) e il procuratore generale (per magistrati della procura generale). Comma 3: astensione del procuratore della Repubblica o del procuratore generale Appello è decisa dal procuratore generale Appello o Cassazione, rispettivamente. Comma 4: accoglimento astensione => sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio. Eccezione: se entrambi i livelli concordano, può essere designato magistrato di ufficio ugualmente competente (diversa procura, stesso livello).

Quando si applica

Quando il PM ha legami familiari o professionali con l'imputato, la vittima, l'avvocato, o quando precedenti incarichi lo compromettono. Esempio: PM era avvocato della vittima 5 anni fa, ora indaga. Gravi ragioni di convenienza. Oppure: PM e imputato sono fratelli (pur non essendo impedimento assoluto), il PM dichiara astensione.

Connessioni

Art. 36 c.p.p. (ricusazione giudici, criteri analoghi), 51 c.p.p. (competenza PM), 52-bis c.p.p. (astensione giudici), 190 c.p.p. (diritti imputato), 163 c.p.p. (terzietà giudice). Prassi: orientamenti su « gravi ragioni di convenienza » (casi marginali, interpretazione restrittiva).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra astensione del PM e ricusazione del giudice?

L'astensione del PM è una scelta facoltativa, fondato su « gravi ragioni di convenienza ». La ricusazione del giudice è un diritto delle parti per cause tassative (parentela, interesse, precedenti giudizi). L'astensione è autonoma del PM; la ricusazione è esterna.

Cosa significa « gravi ragioni di convenienza »?

Situazioni che compromettono l'imparzialità: legami familiari, relazioni professionali passate, conflitti finanziari, precedenti giudizi del PM su temi correlati, rapporti amichevoli noti con parti.

Chi decide sulla astensione del PM?

Il procuratore della Repubblica (per magistrati di primo grado) o il procuratore generale della Corte d'Appello (per procuratori o magistrati di rango superiore).

Se la astensione è accolta, chi lo sostituisce?

Un altro magistrato dello stesso ufficio. Se non disponibili, il procuratore generale può designare magistrato di ufficio diverso (altra procura, stesso livello).

L'astensione del PM sospende il processo?

No, il procedimento continua. L'astensione comporta solo una sostituzione: la pratica passa a un collega che procede senza interruzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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