Testo dell'articoloVigente
Art. 48 c.p.p. – Decisione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.
3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.
Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro , che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta .
6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte di Cassazione decide la rimessione in camera di consiglio; l'ordinanza favorevole è immediatamente comunicata al nuovo giudice designato, che rinnova gli atti se richiesto.
Ratio
L'articolo 48 disciplina il momento decisionale della Cassazione, garantendo la celerità (camera di consiglio, non dibattimento pubblico) e la trasparenza (comunicazioni immediate). La rinnovazione degli atti protegge il diritto di difesa: il nuovo giudice non può decidere su atti compiuti davanti al giudice ricusato, perché potrebbero essere viziati dalla parzialità.
Analisi
Comma 1: la Cassazione decide in camera di consiglio, procedura veloce senza comparizione delle parti. Comma 2: il Presidente verifica se ricorrono cause di inammissibilità, rinviando al procedimento ordinario (art. 610). Comma 3: quando la richiesta è assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa, il Presidente lo comunica immediatamente al giudice procedente (per sospensione). Comma 4: l'ordinanza favorevole è comunicata senza ritardo ai giudici; il giudice procedente trasmette gli atti al designato. Comma 5: su richiesta, il nuovo giudice rinnova gli atti compiuti prima della rimessione, salvo atti impossibili da ripetere. Comma 6: la Cassazione può condannare parte civile infondante al pagamento di ammenda 1.000-5.000 euro.
Quando si applica
Sempre che la Cassazione decida una richiesta di rimessione (sia accoglimento che rigetto). La rinnovazione atti si applica quando il nuovo giudice riceve la causa: le parti possono chiedere di ripetere escussioni testimoni, produzione documenti, periti, prove che potrebbero essere state inficiate dal precedente giudice.
Connessioni
Art. 45 (presupposti rimessione), 46 (richiesta), 47 (effetti sospensione), 127 c.p.p. (camera di consiglio), 190-bis c.p.p. (rinnovazione atti), 610 c.p.p. (competenza Cassazione), 303 c.p.p. (termini custodia). Prassi: orientamenti su quando un atto è « divenuto impossibile » la ripetizione (testimone deceduto, documento distrutto).
Casi pratici
Caso 1: Filano è imputato per truffe che coinvolgono fondi europei
Durante le indagini, il PM designa il giudice per le indagini preliminari (GIP) come giudice di sorveglianza cautelare. Il difensore di Filano scopre che lo stesso GIP aveva già deciso una misura cautelare in un procedimento affine due anni prima contro un socio di Filano. Deposita richiesta di rimessione. La Cassazione accoglie: il Presidente comunica al GIP originario e al nuovo GIP designato. Il GIP originario trasmette gli atti. Il nuovo GIP, su richiesta del difensore, ordina la rinnovazione dell'interrogatorio di Filano (il precedente era viziato dalla parzialità). L'interrogatorio viene ripetuto.
Caso 2: Tizio è imputato per concussione
La parte civile (società privata) presenta richiesta di rimessione affermando che il giudice ha « atteggiamenti sospetti ». La Cassazione rigetta la richiesta come manifestamente infondata (nessun elemento concreto). Con la stessa ordinanza condanna la parte civile a pagare 3.000 euro alla cassa delle ammende per aver presentato istanza temeraria.
Domande frequenti
Come la Cassazione decide la rimessione?
In camera di consiglio, senza dibattimento pubblico. Il Presidente esamina la richiesta e i documenti, consulta gli altri giudici se necessario, e firma l'ordinanza.
Quanto tempo impiega la Cassazione?
Non c'è un termine legale fisso. In media 4-8 mesi. Dipende dal carico di lavoro della Cassazione.
Se la Cassazione accoglie, il nuovo giudice deve ripetere tutto il processo?
No, il processo ricomincia da dove era stato sospeso. Il nuovo giudice riceve gli atti. Su richiesta delle parti, rinnova gli atti compiuti davanti al vecchio giudice (interrogatorio, testimoni, ecc.).
Cosa vuol dire « atto divenuto impossibile »?
Un testimone deceduto, un documento distrutto, un'expertise scientifica che non può essere ripetuta per ragioni tecniche. In quei casi il nuovo giudice non ordina la rinnovazione.
Quando la Cassazione condanna alla multa di 1.000-5.000 euro?
Quando la richiesta della parte civile è rigettata come manifestamente infondata, cioè del tutto priva di base. La sanzione scoraggia istanze temerarie.