Autore: Andrea Marton

  • Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)

    Art. 16 c.p. (Leggi penali speciali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

  • Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)

    Art. 17 c.p. – Pene principali: specie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene principali stabilite per i delitti sono:

    1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

    2° l’ergastolo;

    3° la reclusione;

    4° la multa.

    Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

    1° l’arresto;

    2° l’ammenda.

    Spiegazione

    Elenca le pene principali stabilite per i reati. Per i delitti: ergastolo, reclusione e multa. Per le contravvenzioni: arresto e ammenda. Le pene principali sono quelle inflitte dal giudice con la sentenza di condanna, distinte dalle pene accessorie (artt. 19 ss.).

    Come funziona e quando si applica

    È la classificazione base del sistema sanzionatorio. La distinzione delitti/contravvenzioni (art. 39) si fonda proprio sul tipo di pena. Le pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto) incidono sulla libertà; quelle pecuniarie (multa per i delitti, ammenda per le contravvenzioni) sul patrimonio.

    Esempio pratico

    L’omicidio (delitto) è punito con la reclusione o l’ergastolo; il disturbo della quiete pubblica (contravvenzione) con l’arresto o l’ammenda.

    Domande frequenti

    Quali sono le pene principali?

    Per i delitti: ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni: arresto e ammenda.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi

    Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi

    Art. 18 c.p. (Denominazione e classificazione delle pene principali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sotto la denominazione di “pene detentive” o “restrittive della libertà personale” la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

    Sotto la denominazione di “pene pecuniarie” la legge comprende: la multa e l’ammenda.

  • Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)

    Art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene accessorie per i delitti sono:

    :1) l’interdizione dai pubblici uffici;

    :2) l’interdizione da una professione o da un’arte;

    :3) l’interdizione legale;

    :4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

    :5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

    :5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

    :6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

    Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

    :1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;

    :2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

    Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

    La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

  • Articolo 20 Codice Penale: (Pene principali e accessorie)

    Articolo 20 Codice Penale: (Pene principali e accessorie)

    Art. 20 c.p. (Pene principali e accessorie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

  • Art. 21 Codice Penale: Abrogato

    Art. 21 Codice Penale: Abrogato

    Art. 21 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)

    Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)

    Art. 22 c.p. – Ergastolo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

  • Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)

    Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)

    Art. 23 c.p. – Reclusione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

    Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente.

  • Art. 24 Codice Penale: (Multa)

    Art. 24 Codice Penale: (Multa)

    Art. 24 c.p. (Multa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

    Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000..

  • Art. 25 Codice Penale: (Arresto)

    Art. 25 Codice Penale: (Arresto)

    Art. 25 c.p. (Arresto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

  • Art. 26 Codice Penale: (Ammenda)

    Art. 26 Codice Penale: (Ammenda)

    Art. 26 c.p. (Ammenda)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

  • Articolo 27 Codice Penale: (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    Articolo 27 Codice Penale: (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    Art. 27 c.p. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.