Autore: Andrea Marton

  • Articolo 28 Codice Penale: (Interdizione dai pubblici uffici)

    Articolo 28 Codice Penale: (Interdizione dai pubblici uffici)

    Art. 28 c.p. (Interdizione dai pubblici uffici)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

    L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

    :1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

    :2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

    :3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

    :4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

    :5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

    :6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

    :7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

    L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

    Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

    La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

  • Art. 29 c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizi

    Art. 29 c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizi

    Art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

    La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

  • Art. 30 c.p.: (Interdizione da una professione o da un’arte)

    Art. 30 c.p.: (Interdizione da una professione o da un’arte)

    Art. 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un’arte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, o licenza anzidetti.

    L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

  • Art. 31 c.p.: (Condanna per delitti commessi con abuso di un pub

    Art. 31 c.p.: (Condanna per delitti commessi con abuso di un pub

    Art. 31 c.p. – Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

  • Articolo 32 Codice Penale: (Interdizione legale)

    Articolo 32 Codice Penale: (Interdizione legale)

    Art. 32 c.p. – Interdizione legale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale.

    La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale .

    Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale , salvo che il giudice disponga altrimenti.

    Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità, e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

  • Art. 32-bis c.p.: (Interdizione temporanea dagli uffici direttiv

    Art. 32-bis c.p.: (Interdizione temporanea dagli uffici direttiv

    Art. 32-bis c.p. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

    Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

  • Art. 32-ter c.p.: (Incapacità di contrattare con la pubblica amm

    Art. 32-ter c.p.: (Incapacità di contrattare con la pubblica amm

    Art. 32-ter c.p. – Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

    Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

  • Art. 32-quater c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l’in

    Art. 32-quater c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l’in

    Art. 32-quater c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, …

    437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

  • Art. 32-quinquies c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l

    Art. 32-quinquies c.p.: (Casi nei quali alla condanna consegue l

    Art. 32-quinquies c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (2) e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

  • Articolo 33 Codice Penale: (Condanna per delitto colposo)

    Articolo 33 Codice Penale: (Condanna per delitto colposo)

    Art. 33 c.p. – Condanna per delitto colposo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo .

    Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

  • Art. 34 c.p.: (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sosp

    Art. 34 c.p.: (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sosp

    Art. 34 c.p. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

    La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

    La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

    La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

    Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.

  • Art. 35 c.p.: (Sospensione dall’esercizio di una professione o d

    Art. 35 c.p.: (Sospensione dall’esercizio di una professione o d

    Art. 35 c.p. (Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni.

    Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.