Autore: Andrea Marton

  • Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p. – Regole per l’esame testimoniale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per l’esame testimoniale

    1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

    2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

    3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

    4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

    5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

    6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

    6-bis.

    Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria .

  • Articolo 500 Codice di Procedura Penale: Contestazioni nell’esame testimoniale

    Articolo 500 Codice di Procedura Penale: Contestazioni nell’esame testimoniale

    Art. 500 c.p.p. – Contestazioni nell’esame testimoniale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

    2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

    3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

    4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

    5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

    6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

    7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

  • Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Art. 501 c.p.p. – Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

    1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.

    1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.

    2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

  • Art. 502 c.p.p.: Esame a domicilio di testimoni, periti e consul

    Art. 502 c.p.p.: Esame a domicilio di testimoni, periti e consul

    Art. 502 c.p.p. – Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

    1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

    2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

  • Articolo 503 Codice di Procedura Penale: Esame delle parti private

    Articolo 503 Codice di Procedura Penale: Esame delle parti private

    Art. 503 c.p.p. – Esame delle parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame delle parti private

    1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

    2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

    3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2 .

    5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

    6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

  • Art. 504 c.p.p.: Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Art. 504 c.p.p.: Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Art. 504 c.p.p. – Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

  • Art. 505 c.p.p.: Facoltà degli enti e delle associazioni rappres

    Art. 505 c.p.p.: Facoltà degli enti e delle associazioni rappres

    Art. 505 c.p.p. – Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti.

  • Art. 506 c.p.p.: Poteri del presidente in ordine all’esame dei t

    Art. 506 c.p.p.: Poteri del presidente in ordine all’esame dei t

    Art. 506 c.p.p. – Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

    1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.

    2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2

  • Articolo 507 Codice di Procedura Penale: Ammissione di nuove prove

    Articolo 507 Codice di Procedura Penale: Ammissione di nuove prove

    Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ammissione di nuove prove

    1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.

    1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3

  • Art. 508 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti all’ammissione della

    Art. 508 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti all’ammissione della

    Art. 508 c.p.p. – Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

    1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

    2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.

    3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.

  • Art. 509 c.p.p.: Sospensione del dibattimento per esigenze istru

    Art. 509 c.p.p.: Sospensione del dibattimento per esigenze istru

    Art. 509 c.p.p. – Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

    1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

  • Art. 510 c.p.p.: Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 510 c.p.p.: Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 510 c.p.p. – Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.

    2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

    2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

    3-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .