Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 10 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 10 Cost. – Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

    La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

    Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

    Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

  • Art. 11 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 11 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 11 Cost. – Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  • Art. 12 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 12 Cost.: Principi fondamentali

    Art. 12 Cost. – Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

  • Art. 13 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 13 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 13 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La libertà personale è inviolabile.

    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

    In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

    È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

    La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

  • Art. 14 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 14 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 14 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il domicilio è inviolabile.

    Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

    Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

  • Art. 15 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 15 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 15 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

    La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

  • Art. 16 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 16 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 16 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

    Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

  • Art. 17 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 17 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 17 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

    Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

  • Art. 18 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 18 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 18 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

    Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

  • Art. 19 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 19 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 19 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

  • Art. 20 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 20 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 20 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

  • Art. 21 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 21 Cost.: Titolo I: rapporti civili

    Art. 21 Cost. – Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.