Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Art. 2559 c.c. – Crediti relativi all’azienda ceduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

    Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

  • Art. 34 Cost.: Titolo II: Rapporti etico-sociali

    Art. 34 Cost.: Titolo II: Rapporti etico-sociali

    Art. 34 Cost. – Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La scuola è aperta a tutti.

    L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

  • Art. 35 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 35 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 35 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

    Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

  • Art. 36 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 36 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 36 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

  • Art. 37 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 37 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 37 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

    La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

    La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

  • Art. 38 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 38 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 38 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

    Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

    Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

    L’assistenza privata è libera.

  • Art. 39 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 39 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 39 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’organizzazione sindacale è libera.

    Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

    È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

    I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  • Art. 40 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 40 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 40 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

  • Art. 41 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 41 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 41 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’iniziativa economica privata è libera.

    Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

  • Art. 42 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 42 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 42 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

    La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

    La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

    La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

  • Art. 43 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 43 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 43 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

  • Art. 44 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 44 Cost.: Titolo III: rapporti economici

    Art. 44 Cost. – Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

    La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.