Autore: Andrea Marton

  • Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 681 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 680 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

    Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

  • Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obbligh).

    Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

    Si applica l’art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

  • Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.

    L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore .

    Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

    Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.

  • Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    Art. 676 c.p.c. – Custodia nel caso di sequestro giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

    Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

    Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

  • Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento

    Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento

    Art. 675 c.p.c. – Termine d’efficacia del provvedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

  • Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 674 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 673 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 673 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 673 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 672 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Art. 671 c.p.c. – Sequestro conservativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

  • Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Art. 670 c.p.c. – Sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

    1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

    2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.