Autore: Andrea Marton

  • Art. 57 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 57 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 57 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

    Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

    Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

  • Art. 58 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 58 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 58 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

  • Art. 59 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 59 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 59 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

    Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

    Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

  • Art. 60 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 60 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 60 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

  • Art. 61 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 61 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 61 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

  • Art. 62 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 62 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 62 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

    Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

  • Art. 63 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 63 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 63 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

    Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

  • Art. 64 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 64 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 64 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

  • Art. 65 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 65 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 65 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

  • Art. 67 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 67 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 67 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

  • Art. 68 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 68 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 68 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

    Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

  • Art. 69 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 69 Cost.: Sezione I: Le Camere

    Art. 69 Cost. – Sezione I: Le Camere

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.