Autore: Andrea Marton

  • Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg

    Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg

    Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

    Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

  • Art. 82 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg

    Art. 82 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg

    Art. 82 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

  • Art. 83 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 83 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 83 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

    All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

    L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

  • Art. 84 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 84 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 84 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

    L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

    L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

  • Art. 85 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 85 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 85 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

  • Art. 86 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 86 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 86 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

  • Art. 87 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 87 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 87 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

    Può inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Può concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

  • Art. 88 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 88 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 88 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

  • Art. 89 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 89 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 89 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

    Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

  • Art. 90 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 90 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 90 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

    In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

  • Art. 91 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 91 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu

    Art. 91 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

  • Art. 92 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 92 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 92 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

    Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.