Autore: Andrea Marton

  • Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c. – Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

    Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

  • Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c. – Opposizione, provvedimenti del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

    L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

    COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504 .

  • Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Art. 664 c.p.c. – Pagamento dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

    Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’atto di intimazione.

    Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente.

    L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

  • Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

    Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

  • Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c. – Mancata comparizione del locatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

  • Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 661 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.

  • Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Art. 660 c.p.c. – Forma dell’intimazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

    Il locatore può indicare nell’atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.

    La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti nell’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato .

    Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

    Le parti si costituiscono depositando …

    l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

    Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato.

    Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

  • Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera

    Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera

    Art. 659 c.p.c. – Rapporto di locazione d’opera

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

  • Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità

    Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità

    Art. 658 c.p.c. – Intimazione di sfratto per morosità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può intimare al conduttore , all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

    Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

  • Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita

    Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita

    Art. 657 c.p.c. – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

    Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

  • Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404 secondo comma.

  • Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Art. 655 c.p.c. – Iscrizione d’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.