Autore: Andrea Marton

  • Art. 105 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 105 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 105 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

  • Art. 106 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 106 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 106 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

    La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

    Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

  • Art. 107 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 107 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 107 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

  • Art. 108 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 108 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 108 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

    La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

  • Art. 109 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 109 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 109 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

  • Art. 110 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 110 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 110 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

  • Art. 111 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 111 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 111 Cost. – Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

    Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

    Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • Art. 112 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 112 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 112 Cost. – Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

  • Art. 113 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 113 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio

    Art. 113 Cost. – Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

    Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

    La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

  • Art. 114 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 114 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 114 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

    Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

  • Art. 115 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 115 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 115 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

  • Art. 116 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 116 Cost.: Titolo V: le regioni, le province

    Art. 116 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.