Autore: Andrea Marton

  • Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte

    Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte

    Art. 757 c.p.c. – Conservazione di testamenti e di carte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

    Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

  • Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Art. 756 c.p.c. – Custodia delle chiavi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

  • Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Art. 755 c.p.c. – Poteri del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le porte sono chiuse, o s’incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

  • Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Art. 754 c.p.c. – Apposizione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

    1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

    2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

    3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

    La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

    Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

  • Art. 753 c.p.c.: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Art. 753 c.p.c.: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Art. 753 c.p.c. – Persone che possono chiedere l’apposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:

    1) l’esecutore testamentario;

    2) coloro che possono avere diritto alla successione;

    3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

    4) i creditori.

    L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale .

  • Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 752 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’apposizione dei sigilli procede il tribunale.

    Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.

  • Articolo 751 Codice di Procedura Civile: Scelta dell’onerato

    Articolo 751 Codice di Procedura Civile: Scelta dell’onerato

    Art. 751 c.p.c. – Scelta dell’onorato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.

    La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

  • Art. 750 c.p.c.: Provvedimenti del presidente del tribunale rela

    Art. 750 c.p.c.: Provvedimenti del presidente del tribunale rela

    Art. 750 c.p.c. – Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

    Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

    Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile , relativamente agli esecutori testamentari.

  • Art. 749 c.p.c.: Procedimento per la fissazione dei termini

    Art. 749 c.p.c.: Procedimento per la fissazione dei termini

    Art. 749 c.p.c. – Procedimento per la fissazione dei termini

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

    Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

  • Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Art. 748 c.p.c. – Forma della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

    Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

  • Art. 747 c.p.c.: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Art. 747 c.p.c.: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Art. 747 c.p.c. – Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

    Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

    Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

    Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

  • Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Art. 746 c.p.c. – Collazione di copie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.