Autore: Andrea Marton

  • Disposizione transitoria XIV: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XIV: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XIV – Costituzione

    Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

    I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

    I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

    L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

    La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

  • Disposizione transitoria XV: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XV: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XV – Costituzione

    Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

    Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

  • Disposizione transitoria XVI: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVI: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVI – Costituzione

    Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

    Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

  • Disposizione transitoria XVII: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVII: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVII – Costituzione

    Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

    L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

    Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

    In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

    I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

    L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

  • Disposizione transitoria XVIII: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVIII: Costituzione italiana

    Disposizione transitoria XVIII – Costituzione

    Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

    La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

    Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

    La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

    La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

    Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

    ENRICO DE NICOLA

    Controfirmano:

    {| width=”80%”

    |–

    | align =”center” | Il Presidente

    dell’Assemblea Costituente:

    | align =”center” | Il Presidente

    del Consiglio dei Ministri:

    |-

    | align =”center” | UMBERTO TERRACINI

    | align =”center” | ALCIDE DE GASPERI

    |}

    V: il Guardasigilli

    GIUSEPPE GRASSI

    Categoria:Norme 1947

    Categoria:Diritto costituzionale

    Categoria:Costituzioni italiane

    Categoria:Documenti storici Italia

  • Art. 2560 Codice Civile: Debiti relativi all”azienda ceduta

    Art. 2560 Codice Civile: Debiti relativi all”azienda ceduta

    Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all’azienda ceduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

    Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

  • Articolo 2561 Codice Civile: Usufrutto dell’azienda

    Articolo 2561 Codice Civile: Usufrutto dell’azienda

    Art. 2561 c.c. – Usufrutto dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

    Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

    Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’art. 1015.

    La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.

  • Articolo 2562 Codice Civile: Affitto dell’azienda

    Articolo 2562 Codice Civile: Affitto dell’azienda

    Art. 2562 c.c. – Affitto dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.

  • Art. 2563 Codice Civile: Ditta

    Art. 2563 Codice Civile: Ditta

    Art. 2563 c.c. – Ditta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

    La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’art. 2565.

  • Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta

    Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta

    Art. 2564 c.c. Modificazione della ditta

    In vigore

    Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

  • Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta

    Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta

    Art. 2566 c.c. – Registrazione della ditta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell’art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda.

  • Art. 2567 Codice Civile: Società

    Art. 2567 Codice Civile: Società

    Art. 2567 c.c. – Società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

    Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564.