Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2580 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Articolo 2580 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Art. 2580 c.c. – Soggetti del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39 .

  • Art. 2581 c.c.: Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    Art. 2581 c.c.: Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    Art. 2581 c.c. – Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

    Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

  • Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio

    Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio

    Art. 2582 c.c. – Ritiro dell’opera dal commercio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

    Questo diritto è personale e intrasmissibile.

  • Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2583 c.c. – Leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Art. 2584 c.c. – Diritto di esclusività

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

    Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

  • Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto

    Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto

    Art. 2585 c.c. – Oggetto del brevetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

    In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

  • Art. 2586 c.c.: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbrica

    Art. 2586 c.c.: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbrica

    Art. 2586 c.c. – Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198 .

  • Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui

    Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui

    Art. 2587 c.c. – Brevetto dipendente da brevetto altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Art. 2588 c.c. – Soggetti del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

  • Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità

    Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità

    Art. 2589 c.c. – Trasferibilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

  • Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro

    Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro

    Art. 2590 c.c. – Invenzione del prestatore di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

    I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Art. 2591 c.c. – Rinvio alle leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.