Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità

    Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità

    Art. 2592 c.c. – Modelli di utilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

    Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

  • Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali

    Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali

    Art. 2593 c.c. – Modelli e disegni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.

  • Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2594 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2595 Codice Civile: Limiti legali della concorrenza

    Articolo 2595 Codice Civile: Limiti legali della concorrenza

    Art. 2595 c.c. – Limiti legali della concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

  • Articolo 2596 Codice Civile: Limiti contrattuali della concorrenza

    Articolo 2596 Codice Civile: Limiti contrattuali della concorrenza

    Art. 2596 c.c. Limiti contrattuali della concorrenza

    In vigore

    Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

  • Art. 2597 c.c.: Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Art. 2597 c.c.: Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Art. 2597 c.c. – Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento.

  • Articolo 2598 Codice Civile: Atti di concorrenza sleale

    Articolo 2598 Codice Civile: Atti di concorrenza sleale

    Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

    1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

    2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

    3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

  • Art. 2599 Codice Civile: Sanzioni

    Art. 2599 Codice Civile: Sanzioni

    Art. 2599 c.c. – Sanzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati gli effetti.

  • Articolo 2600 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 2600 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 2600 c.c. – Risarcimento del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni.

    In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

    Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

  • Articolo 2601 Codice Civile: Azione delle associazioni professionali

    Articolo 2601 Codice Civile: Azione delle associazioni professionali

    Art. 2601 c.c. – Azione delle associazioni professionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

  • Articolo 2602 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Articolo 2602 Codice Civile: Nozione e norme applicabili

    Art. 2602 c.c. – Nozione e norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

    Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali .

  • Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Art. 2603 c.c. Forma e contenuto del contratto

    In vigore

    Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.