Autore: Andrea Marton

  • Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.

    Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

  • Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Art. 519 c.p.c. – Tempo del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace .

    Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

  • Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

    Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

    Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

    Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

    Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.

    La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

  • Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c. – Scelta delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta

    liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato

    aumentato della metà.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e

    ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

  • Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

    I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

  • Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere

    pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice

    dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza

    non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può

    anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e

    ricostituzione.

    Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al

    servizio o alla coltivazione del fondo.

    Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del

    mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di

    realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare

    sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in

    forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito

    sul lavoro.

  • Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

    1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

    2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

    3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;

    5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

    6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

    6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

    6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli .

  • Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

    Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

    Il giudice di pace , su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

  • Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c. – Risoluzione delle controversie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

    Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata .113a

  • Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Art. 511 c.p.c. – Domanda di sostituzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.

    Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

  • Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il

    debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e

    spese.

    In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni

    contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle

    somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in

    tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

    L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i

    predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non

    superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice

    dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,

    con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione

    della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti

    di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta

    anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne

    siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

    Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia

    decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

  • Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c. – Composizione della somma ricavata

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.