Autore: Andrea Marton

  • Art. 2568 Codice Civile: Insegna

    Art. 2568 Codice Civile: Insegna

    Art. 2568 c.c. – Insegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna.

  • Articolo 2569 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Articolo 2569 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Art. 2569 c.c. – Diritto di esclusività

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .

    In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

  • Articolo 2570 Codice Civile: Marchi collettivi

    Articolo 2570 Codice Civile: Marchi collettivi

    Art. 2570 c.c. – Marchi collettivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

  • Art. 2571 Codice Civile: Preuso

    Art. 2571 Codice Civile: Preuso

    Art. 2571 c.c. – Preuso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

  • Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio

    Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio

    Art. 2572 c.c. – Divieto di soppressione del marchio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

  • Articolo 2573 Codice Civile: Trasferimento del marchio

    Articolo 2573 Codice Civile: Trasferimento del marchio

    Art. 2573 c.c. Trasferimento del marchio

    In vigore

    Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

  • Articolo 2574 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2574 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2574 c.c. – Leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

  • Articolo 2575 Codice Civile: Oggetto del diritto

    Articolo 2575 Codice Civile: Oggetto del diritto

    Art. 2575 c.c. – Oggetto del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

  • Articolo 2576 Codice Civile: Acquisto del diritto

    Articolo 2576 Codice Civile: Acquisto del diritto

    Art. 2576 c.c. – Acquisto del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

  • Articolo 2577 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Articolo 2577 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Art. 2577 c.c. Contenuto del diritto

    In vigore

    L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

  • Articolo 2578 Codice Civile: Progetti di lavori

    Articolo 2578 Codice Civile: Progetti di lavori

    Art. 2578 c.c. – Progetti di lavori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

  • Articolo 2579 Codice Civile: Interpreti ed esecutori

    Articolo 2579 Codice Civile: Interpreti ed esecutori

    Art. 2579 c.c. Interpreti ed esecutori

    In vigore

    Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.