Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2568 c.c. – Insegna
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2567 - Art. 2567 Codice Civile: Società→Cod. civ. art. 2569 - Articolo 2569 Codice Civile: Diritto di esclusività→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta→Articolo 2570 Codice Civile: Marchi collettivi→Art. 2571 Codice Civile: Preuso→Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta→Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio→Art. 2563 Codice Civile: Ditta→Articolo 2573 Codice Civile: Trasferimento del marchio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2568 del codice civile chiude la breve disciplina codicistica dedicata all'insegna con una tecnica di rinvio: stabilisce che alle insegne si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2564, cioe la regola dettata per la ditta confondibile. Dietro l'apparente laconicita della norma si cela un istituto di notevole rilievo pratico, perche l'insegna e spesso il segno con cui il pubblico identifica concretamente un esercizio commerciale e ne ricorda la collocazione.
Che cosa e l'insegna nel sistema dei segni distintivi
Nel sistema codicistico l'azienda dispone di una pluralita di segni distintivi: la ditta individua l'imprenditore nell'esercizio dell'attivita, il marchio contraddistingue i prodotti o i servizi, l'insegna identifica i locali in cui l'attivita si svolge. L'insegna e dunque il segno della sede, quello che il cliente legge sulla facciata o sulla vetrina e che gli consente di riconoscere e ritrovare l'esercizio. La sua funzione e di richiamo e di identificazione del luogo, distinta da quella della ditta e del marchio pur potendovi coincidere nel contenuto.
Il rinvio all'art. 2564, primo comma
Il cuore della norma e il richiamo alla disciplina della ditta confondibile. La regola del primo comma dell'art. 2564 impone, quando la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e esercitata, di integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla. Applicata all'insegna, questa regola significa che il titolare di un'insegna confondibile con quella altrui deve modificarla in modo da eliminare il rischio di equivoco presso il pubblico.
I presupposti della confondibilita
Perche scatti l'obbligo di differenziazione non basta la somiglianza dei segni. Occorre che dalla coincidenza possa derivare confusione, valutata in concreto alla luce di due parametri: l'oggetto dell'attivita e il luogo in cui essa e esercitata. Due insegne identiche ma riferite ad attivita del tutto diverse, o collocate in ambiti territoriali tali da escludere ogni sovrapposizione di clientela, non determinano di per se quel pericolo di confusione che la norma intende prevenire. La valutazione e percio sempre relativa al contesto economico e geografico in cui i segni operano.
Il criterio della priorita dell'uso
Coerentemente con la logica del rinvio, la prevalenza spetta a chi per primo ha utilizzato l'insegna. Chi adotta successivamente un segno confondibile deve adeguarsi, integrando o modificando la propria insegna. Si tratta di un criterio di natura sostanzialmente possessoria, fondato sull'uso effettivo del segno nel mercato piu che su formalita costitutive, e ben si concilia con la funzione di richiamo e di identificazione del luogo che e propria dell'insegna.
Rapporti con la disciplina dei marchi e con la concorrenza sleale
L'insegna, quando assuma carattere distintivo, puo entrare in relazione con la disciplina dei marchi e con quella della concorrenza sleale. L'uso confusorio di segni distintivi altrui e tra le condotte tipicamente riconducibili alla concorrenza sleale, e la tutela dell'insegna si inserisce in un quadro piu ampio di protezione dell'avviamento commerciale e della clientela. Il richiamo codicistico all'art. 2564 fornisce il presidio civilistico essenziale, che si coordina con gli strumenti offerti dalla legislazione speciale sulla proprieta industriale.
La rilevanza pratica per il commerciante
Sul piano operativo la norma assume rilievo soprattutto per le attivita di vicinato, dove l'insegna e il principale veicolo di riconoscimento dell'esercizio. La scelta di un'insegna gia utilizzata da un concorrente nello stesso settore e nella stessa area puo esporre al dovere di modificarla, con i relativi costi di rebranding. La prudenza suggerisce dunque, prima di affiggere un'insegna, di verificare l'esistenza di segni confondibili gia in uso nel medesimo ambito merceologico e territoriale.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 2568 c.c.?
Disciplina la tutela dell'insegna stabilendo che ad essa si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 c.c., dettate in materia di ditta confondibile.
Che cos'e l'insegna?
E il segno distintivo che individua i locali in cui l'imprenditore esercita la propria attivita, consentendo al pubblico di riconoscere e ritrovare l'esercizio. Si distingue dalla ditta, che individua l'imprenditore, e dal marchio, che contraddistingue prodotti o servizi.
Quando l'insegna deve essere modificata?
Quando e uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo creare confusione per l'oggetto dell'attivita e per il luogo in cui e esercitata. In tal caso va integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Chi deve adeguarsi in caso di insegne confondibili?
Di regola chi ha adottato il segno per ultimo, secondo il criterio della priorita dell'uso effettivo dell'insegna nel mercato.
Due insegne uguali sono sempre vietate?
No. L'obbligo di differenziazione sorge solo se dalla coincidenza puo derivare confusione concreta, valutata in base all'oggetto dell'attivita e al luogo in cui questa e svolta.