Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2570 c.c. Marchi collettivi
In vigore
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2570 c.c. introduce nel sistema dei segni distintivi una categoria speciale: il marchio collettivo, il cui scopo non è identificare l'origine da un singolo imprenditore, bensì attestare che i prodotti o servizi contrassegnati rispondono a determinati standard qualitativi, geografici o produttivi stabiliti da un soggetto terzo garante. Questa funzione certificativa risponde a un'esigenza del mercato moderno: i consumatori non si affidano solo alla reputazione di un singolo produttore, ma ricercano garanzie di sistema, offerte da enti credibili che vigilano sull'intera filiera. La tutela giuridica del marchio collettivo incentiva gli investimenti in qualità collettiva e protegge i consumatori da usi abusivi del segno da parte di chi non rispetta gli standard previsti.
Analisi
Dal punto di vista tecnico, il marchio collettivo è registrato da soggetti che svolgono la funzione di garantire, espressione ampia che comprende associazioni di imprenditori, consorzi, enti pubblici e organismi di certificazione accreditati. A differenza del marchio individuale, il titolare non usa direttamente il marchio: concede il diritto d'uso a produttori o commercianti mediante il regolamento d'uso, documento pubblico allegato alla domanda di registrazione all'UIBM (art. 11 CPI). Il regolamento definisce chi può usare il marchio, quali requisiti devono essere soddisfatti e quali controlli vengono effettuati. Un'importante distinzione emerge rispetto al marchio di certificazione (introdotto dalla direttiva UE 2015/2436): il marchio collettivo è riservato ad associazioni di cui il titolare è membro, mentre il marchio di certificazione può essere concesso a chiunque soddisfi i requisiti, indipendentemente dall'appartenenza a un'organizzazione.
Quando si applica
La norma opera in tutti i casi in cui un ente terzo intenda istituire un sistema di garanzia collettiva su prodotti o servizi. Casi concreti: consorzi di tutela di vini DOC/DOCG o formaggi DOP che registrano il marchio collettivo per distinguere i prodotti dei consorziati conformi al disciplinare di produzione; associazioni di artigiani che certificano l'origine manifatturiera locale; camere di commercio che promuovono prodotti tipici di una regione. Il titolare del marchio collettivo è responsabile nei confronti dei terzi se non vigila adeguatamente sul rispetto del regolamento da parte dei licenziatari: l'eventuale ingannevolezza del segno può comportare la decadenza del marchio.
Connessioni
L'art. 2570 è attuato principalmente dall'art. 11 del d.lgs. 30/2005 (CPI), che disciplina in dettaglio i marchi collettivi e il regolamento d'uso. Si collega all'art. 2569 (registrazione e diritto di esclusiva), all'art. 2573 (trasferibilità del marchio, con regole particolari per i marchi collettivi) e all'art. 2574 (leggi speciali). A livello europeo rileva il reg. UE 2017/1001 che prevede il marchio collettivo dell'Unione Europea. Per i marchi geografici collettivi occorre considerare anche il reg. UE 1151/2012 sulle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette (DOP/IGP), che offre una protezione ulteriore rispetto al sistema marchi.
Domande frequenti
Chi può registrare un marchio collettivo?
Possono registrare un marchio collettivo i soggetti, associazioni di imprenditori, consorzi, enti pubblici, organismi di certificazione, che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Il titolare non deve necessariamente essere un produttore o commerciante diretto.
Qual è la differenza tra marchio collettivo e marchio individuale?
Il marchio individuale distingue i prodotti o servizi di un singolo imprenditore dalla concorrenza. Il marchio collettivo è titolato da un ente garante e concesso in uso a più soggetti che rispettano il regolamento d'uso: la sua funzione principale è certificare che i prodotti o servizi possiedono determinate caratteristiche, non identificare il singolo produttore.
Cos'è il regolamento d'uso e dove si trova?
Il regolamento d'uso è il documento allegato alla domanda di registrazione del marchio collettivo che stabilisce chi può usare il marchio, i requisiti da rispettare e i controlli previsti. È un documento pubblico consultabile nel registro dei marchi dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ed è vincolante per tutti i licenziatari.
Un marchio collettivo può essere trasferito?
Il trasferimento del marchio collettivo è soggetto a regole particolari: può avvenire solo a favore di un altro soggetto che svolga la medesima funzione di garanzia. Non è possibile trasferire il marchio collettivo a un singolo imprenditore che lo usi come marchio individuale, poiché verrebbe meno la sua funzione certificativa.
I marchi DOP e IGP sono marchi collettivi?
Le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono forme di tutela geografica disciplinate dal reg. UE 1151/2012, distinte dai marchi collettivi del codice civile e del CPI. Tuttavia i consorzi di tutela possono registrare anche marchi collettivi figurativi che accompagnano le denominazioni geografiche protette, rafforzando ulteriormente la tutela commerciale.