Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2569 c.c. – Diritto di esclusività

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

In sintesi

  • La registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto di esclusiva per i prodotti o servizi indicati nella domanda.
  • Il marchio registrato deve essere nuovo e idoneo a distinguere: sono i requisiti fondamentali di validità.
  • In assenza di registrazione il marchio è tutelato nella forma più debole del preuso, ai sensi dell'art. 2571 c.c.
  • L'esclusiva copre i soli prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, salvo la tutela allargata del marchio rinomato.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2569 c.c. pone il marchio registrato al centro del sistema di tutela dei segni distintivi dell'impresa, riconoscendo al titolare un diritto di esclusiva che permette di differenziare sul mercato i propri prodotti o servizi da quelli concorrenti. La registrazione adempie a una duplice funzione: da un lato garantisce la certezza giuridica, attraverso la pubblicità costitutiva, circa chi è il titolare del segno; dall'altro attribuisce una protezione piena ed erga omnes, senza dover dimostrare l'uso effettivo né la notorietà acquisita. Questa scelta del legislatore risponde all'esigenza di incentivare gli investimenti in segni distintivi di qualità, assicurando a chi li crea un rientro economico attraverso il monopolio d'uso.

Analisi

Il diritto nasce dalla registrazione nelle forme stabilite dalla legge, locuzione che rinvia al d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI) e al regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea. La registrazione ha effetto costitutivo: il diritto di esclusiva sorge nel momento del deposito della domanda e dura dieci anni rinnovabili illimitatamente. I requisiti sostanziali di novità e idoneità a distinguere sono precisati agli artt. 7-13 CPI: un marchio privo di carattere distintivo, descrittivo o generico non può essere registrato. Il principio di specialità delimita l'esclusiva: essa copre i prodotti e servizi indicati nella domanda, suddivisi per classi secondo la Classificazione di Nizza. Al di fuori delle classi registrate, l'uso dello stesso segno da parte di terzi è in linea di principio lecito, salvo che il marchio goda di rinomanza e l'uso parassitario arrechi pregiudizio al suo carattere distintivo o alla sua reputazione.

Quando si applica

Il diritto di esclusiva derivante dall'art. 2569 si fa valere nei confronti di chiunque, senza il consenso del titolare, utilizzi nello svolgimento dell'attività commerciale un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, con rischio di confusione del pubblico. Le azioni tipiche sono: inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza. In ambito doganale, il titolare può chiedere all'Agenzia delle Dogane di bloccare l'importazione di merci contraffatte. Il diritto si estingue per decadenza se il marchio non viene effettivamente usato entro cinque anni dalla registrazione o se cessa l'uso per un quinquennio ininterrotto (art. 24 CPI).

Connessioni

L'art. 2569 va letto insieme all'art. 2568 (divieto di registrare come marchio la ditta o denominazione altrui senza modificazioni idonee), all'art. 2570 (marchi collettivi), all'art. 2571 (preuso del marchio non registrato) e agli artt. 2573-2574 (trasferimento e leggi speciali). Sul piano speciale il riferimento principale è il d.lgs. 30/2005 (CPI), in particolare artt. 7-26 sui requisiti e la validità, e il reg. UE 2017/1001 per il marchio UE. La Corte di Giustizia UE ha elaborato una ricca giurisprudenza sul rischio di confusione e sulla tutela del marchio che gode di rinomanza, che integra il quadro normativo nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio registra all'UIBM il marchio «VerdeMax» per prodotti fitosanitari

Caio, successivamente, inizia a commercializzare fertilizzanti con il segno «VerdeMax Plus». Tizio agisce per contraffazione di marchio: il tribunale delle imprese accerta il rischio di confusione per affinità merceologica e similitudine dei segni e inibisce a Caio l'uso del segno, ordinandone la rimozione dai prodotti e dal sito web.

Caso 2: Caso 2

Sempronio deposita una domanda di registrazione del marchio «SoleBlu» per abbigliamento. Successivamente scopre che Mevio usa lo stesso nome per vendere costumi da bagno online senza averlo mai registrato. Sempronio ottiene la registrazione e può far valere il proprio diritto di esclusiva, fatto salvo il diritto di preuso di Mevio ai sensi dell'art. 2571 nei limiti del suo precedente utilizzo.

Domande frequenti

Cosa significa avere un marchio registrato in esclusiva?

Significa che il titolare è l'unico soggetto autorizzato a usare quel segno per i prodotti o servizi registrati. Chiunque altro lo utilizzi senza consenso commette contraffazione e può essere soggetto a inibitoria, risarcimento e sanzioni penali previste dal Codice della Proprietà Industriale.

Il marchio registrato tutela in tutta Italia o solo in alcune zone?

Il marchio registrato all'UIBM ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Se si vuole una tutela estesa all'Unione Europea occorre registrare il marchio UE presso l'EUIPO; per tutela mondiale si può depositare domanda internazionale tramite il sistema WIPO-Madrid.

Per quanto tempo dura il diritto di esclusiva sul marchio registrato?

Il marchio registrato ha una durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda. Può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni senza limitazioni, purché il rinnovo venga richiesto entro i termini previsti e il marchio continui a essere usato.

Cosa succede se il marchio non viene usato dopo la registrazione?

Se il titolare non fa un uso effettivo del marchio nel territorio in cui è registrato entro cinque anni dalla registrazione, o se interrompe l'uso per cinque anni consecutivi, il marchio decade. Chiunque vi abbia interesse può chiedere al tribunale la dichiarazione di decadenza.

Qual è la differenza tra marchio registrato e marchio di fatto?

Il marchio registrato attribuisce un diritto di esclusiva pieno ed erga omnes dalla data di deposito. Il marchio di fatto (non registrato) è tutelato solo nei limiti in cui è stato effettivamente usato in precedenza (preuso, art. 2571) e offre una protezione più debole, subordinata alla prova dell'uso e della notorietà acquisita.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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