Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2571 c.c. – Preuso

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

In sintesi

  • Il preuso tutela chi ha adottato un marchio prima della sua registrazione da parte di terzi, consentendo la continuazione dell'uso nei limiti dell'attività precedente.
  • Il diritto del preutente è opponibile al titolare del marchio registrato: non può però estenderlo a nuovi prodotti, servizi o aree geografiche.
  • La norma bilancia l'interesse del registrante, che ottiene l'esclusiva, con quello del preutente di buona fede, che ha investito nel segno anteriormente.
  • Il preuso è una tutela debole: non impedisce al registrante di far valere il marchio contro terzi che usino il segno senza alcuna legittimazione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2571 c.c. risolve il conflitto tra il principio di registrazione, cardine del sistema dei marchi, e la realtà del mercato, in cui segni distintivi vengono adottati e consolidati nella pratica commerciale anche prima e indipendentemente dalla registrazione formale. Senza questa norma, chi registra un marchio già in uso altrove potrebbe immediatamente estromettere dal mercato imprenditori che hanno costruito la propria reputazione su quel segno per anni. La disposizione tutela l'affidamento degli operatori commerciali e dei consumatori che associano già il segno a un determinato produttore, contemperando questo interesse con quello del registrante che ha compiuto l'adempimento formale richiesto dalla legge.

Analisi

Il presupposto del preuso è l'uso effettivo del marchio in modo non meramente locale e continuato nel tempo prima del deposito della domanda di registrazione da parte del terzo. La formula nei limiti in cui anteriormente se ne è valso delimita rigorosamente l'ampiezza del diritto: il preutente non può espandere l'uso a nuovi prodotti, a nuovi territori o a nuovi canali commerciali. L'uso deve essere stato qualificato, ovvero non soltanto simbolico o sporadico, ma tale da consentire l'acquisizione di una notorietà sia pure locale o settoriale. Secondo il d.lgs. 30/2005 (art. 12, lett. a), l'esistenza di un marchio di fatto anteriormente usato sul territorio nazionale costituisce impedimento alla registrazione del medesimo segno da parte di terzi; pertanto il diritto di preuso può essere fatto valere anche in via offensiva, tramite opposizione alla domanda di registrazione, e non solo difensiva.

Quando si applica

L'art. 2571 trova applicazione quando: (a) un soggetto ha usato un marchio non registrato in modo continuato e qualificato; (b) un terzo ha successivamente depositato domanda di registrazione per lo stesso o simile segno e l'ha ottenuta; (c) il titolare del marchio registrato intima al preutente di cessare l'uso. In tal caso il preutente può opporre il proprio diritto di preuso come esimente, purché dimostri la precedenza temporale e la continuità dell'uso. La prova del preuso è a carico di chi lo invoca e può essere fornita con fatture, cataloghi, pubblicità, etichette, contratti, corrispondenza commerciale datati anteriormente al deposito della domanda altrui.

Connessioni

L'art. 2571 si ricollega all'art. 2569 (diritto di esclusiva del marchio registrato), di cui rappresenta un'eccezione limitata. Va letto insieme all'art. 12 del d.lgs. 30/2005 (CPI), che considera il marchio di fatto anteriore un impedimento alla registrazione, e all'art. 28 CPI, che riconosce espressamente il diritto del preutente a continuare l'uso. A livello europeo, il reg. UE 2017/1001 prevede analoga tutela per i diritti anteriori di portata locale (art. 111). La Cassazione ha precisato che la continuità del preuso non richiede un uso senza interruzioni assolute, ma deve essere apprezzata in senso commerciale, tenendo conto della stagionalità e delle normali vicende dell'attività imprenditoriale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio usa da dieci anni il marchio «Primavera» per la vendita di prodotti da giardino nella sua provincia, senza mai registrarlo. Caio deposita la domanda di registrazione dello stesso marchio per la stessa classe merceologica e la ottiene. Caio intima a Tizio di cessare l'uso. Tizio può opporre il preuso e continuare a usare il marchio, ma solo nei limiti della propria attività preesistente: non può aprire nuovi punti vendita in altre province né estendere il segno ad altri prodotti.

Caso 2: Caso 2

Sempronio usa da cinque anni il nome «BluFiore» per il proprio negozio di fiori in un comune. Mevio, ignaro, registra il marchio «BluFiore» per attività florovivaistiche. Sempronio può opporsi alla registrazione ex art. 12 CPI invocando il marchio di fatto anteriore, oppure, se la registrazione è già avvenuta, far valere il preuso come diritto individuale a continuare nell'uso, con onere di provare la data di primo utilizzo.

Domande frequenti

Cos'è il preuso di un marchio?

Il preuso è l'uso effettivo e continuato di un marchio non registrato da parte di un imprenditore prima che un terzo lo depositi e registri. Ai sensi dell'art. 2571 c.c., chi ha preutilizzato il marchio può continuare a farlo nei limiti dell'uso anteriore, nonostante la successiva registrazione altrui.

Come si dimostra il preuso di un marchio?

La prova del preuso è a carico di chi lo invoca. Si possono utilizzare fatture, cataloghi, etichette, inserzioni pubblicitarie, contratti commerciali, corrispondenza o qualsiasi altro documento datato che attesti l'uso del segno anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del terzo.

Il diritto di preuso può essere esteso a nuovi prodotti o zone geografiche?

No. Il diritto di preuso è limitato ai prodotti, servizi e aree geografiche in cui il marchio veniva effettivamente usato prima della registrazione altrui. Il preutente non può espandere l'uso oltre questi confini: qualsiasi estensione sarebbe contraffazione del marchio registrato.

Il preuso impedisce la registrazione del marchio da parte di terzi?

Sì, in linea di principio. L'art. 12, lett. a) del d.lgs. 30/2005 considera il marchio di fatto anteriore, se usato non in modo puramente locale, un impedimento alla registrazione altrui. Il preutente può opporsi alla domanda di registrazione davanti all'UIBM o al tribunale delle imprese.

Un marchio di fatto ha la stessa tutela di un marchio registrato?

No. Il marchio registrato offre una tutela piena ed erga omnes su tutto il territorio per cui è registrato. Il marchio di fatto è tutelato solo nei limiti del preuso, con una protezione più debole che richiede la prova dell'uso effettivo e anteriore. La registrazione è quindi sempre preferibile per chi vuole una protezione certa e ampia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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