Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2567 c.c. – Società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2566 - Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta→Cod. civ. art. 2568 - Art. 2568 Codice Civile: Insegna→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2569 Codice Civile: Diritto di esclusività→Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta→Articolo 2570 Codice Civile: Marchi collettivi→Art. 2563 Codice Civile: Ditta→Art. 2571 Codice Civile: Preuso→Articolo 2562 Codice Civile: Affitto dell’azienda→Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2567 c.c. svolge una funzione di raccordo sistematico all'interno del Titolo VIII del libro V, dedicato ai segni distintivi dell'impresa. La ragione sociale, propria delle società di persone, e la denominazione sociale, propria delle società di capitali e cooperative, obbediscono a regole particolari dettate rispettivamente dai titoli V e VI, che ne definiscono composizione, uso e modifiche. Tuttavia il legislatore ha avvertito la necessità di estendere anche alle compagini societarie la protezione offerta dall'art. 2564, che tutela l'unicità della ditta individuale nella medesima area e nel medesimo settore. In assenza di questo rinvio, una società avrebbe potuto adottare liberamente un nome confondibile con la ditta di un imprenditore individuale preesistente, creando un vuoto di tutela inaccettabile per la correttezza del mercato.
Analisi
Dal punto di vista tecnico l'articolo opera un doppio movimento: da un lato rinvia, per la disciplina positiva di ragione sociale e denominazione, alle norme di settore dei titoli V e VI, dove sono fissati obbligo di includere il cognome di almeno un socio illimitatamente responsabile (ragione sociale, art. 2292 ss.) ovvero libertà di scelta del nome (denominazione, art. 2326 ss.); dall'altro innesta su queste discipline speciali la regola generale dell'art. 2564, quella del divieto di confondibilità con ditte anteriori iscritte nel medesimo registro delle imprese. Il rinvio all'art. 2564 non è meramente formale: impone alla società la stessa valutazione funzionale richiesta all'imprenditore individuale, ovvero se il proprio segno sia o meno idoneo a trarre in inganno il pubblico circa il titolare dell'attività. L'identità dei criteri garantisce uniformità applicativa tra tutti i tipi di impresa.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta una società costituenda o già costituita debba scegliere o modificare la propria ragione sociale o denominazione. In concreto si verifica: (a) in sede di atto costitutivo, quando il notaio o l'ufficio del registro valuta la disponibilità del nome; (b) in caso di fusione o scissione, quando il soggetto risultante adotta una nuova denominazione; (c) quando un'altra impresa già iscritta nel registro imprese della stessa provincia contesta la confondibilità del segno. L'estensione dell'art. 2564 implica che anche la società può essere costretta a modificare o differenziare il proprio nome, aggiungendo indicazioni che permettano di distinguerlo da ditte preesistenti.
Connessioni
L'art. 2567 si collega principalmente all'art. 2564 (obbligo di differenziazione della ditta), agli artt. 2292, 2314 (ragione sociale delle società di persone) e agli artt. 2326, 2463 (denominazione di S.p.A. e S.r.l.). Sul piano della proprietà industriale interagisce con il d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), in particolare gli artt. 12 e 22 sull'impedimento alla registrazione di marchi confondibili con segni d'impresa anteriori. La giurisprudenza del Tribunale delle Imprese ha chiarito che il criterio di confondibilità va valutato in modo globale, tenendo conto non solo della trascrizione fonetica ma anche dell'impressione visiva complessiva.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio fondano la società «Rossi & Caio S.n.c.», ma nel registro imprese della stessa provincia risulta già iscritta la ditta individuale «Rossi & C.» di Sempronio, attiva nello stesso settore edile. In applicazione dell'art. 2567 combinato con l'art. 2564, la camera di commercio rifiuta l'iscrizione della ragione sociale e i soci devono modificarla in «Rossi Tizio & Caio S.n.c.» per renderla sufficientemente distintiva.
Caso 2: Mevio costituisce una S.r.l
denominata «Alfa Consulting S.r.l.» in una città dove opera già la «Alfa Consult di Filano». Il tribunale delle imprese, su ricorso di Filano, accerta la confondibilità e ordina a Mevio di modificare la denominazione sociale entro novanta giorni, con sanzione in caso di inadempimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ragione sociale e denominazione sociale?
La ragione sociale è il segno distintivo delle società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice) e include obbligatoriamente il nome di almeno un socio illimitatamente responsabile. La denominazione sociale è invece propria delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e può essere liberamente scelta, con il solo obbligo di indicare il tipo sociale e, se necessario, differenziarsi da segni preesistenti.
Una società può usare lo stesso nome di un'altra società già iscritta?
No, in linea di principio. Per effetto del rinvio all'art. 2564, la ragione sociale o la denominazione non può creare confusione con ditte o denominazioni anteriormente iscritte nello stesso registro delle imprese per la stessa zona e settore. In caso di conflitto la società posteriore è tenuta a modificare o differenziare il proprio segno.
L'art. 2567 si applica solo alle società commerciali?
No. Il rinvio ai titoli V e VI del libro V comprende tutti i tipi societari ivi disciplinati, incluse le cooperative. Anche queste ultime sono dunque tenute al rispetto delle regole di differenziazione del segno quando scelgono o modificano la propria denominazione.
Chi controlla che la ragione sociale non sia confondibile?
Il controllo avviene principalmente in sede di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente. Tuttavia, la contestazione può avvenire anche in via giudiziaria successivamente all'iscrizione, su ricorso dell'impresa pregiudicata davanti al tribunale delle imprese.
Cosa succede se una società viola l'art. 2564 richiamato dall'art. 2567?
Il giudice può emettere un provvedimento inibitorio che obbliga la società a cessare l'uso del segno confondibile e a modificare la propria ragione sociale o denominazione. Può essere altresì pronunciata condanna al risarcimento del danno subito dall'impresa anteriore a causa della confusione generata nel mercato.