Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2562 c.c. – Affitto dell’azienda
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2561 - Articolo 2561 Codice Civile: Usufrutto dell’azienda→Cod. civ. art. 2563 - Art. 2563 Codice Civile: Ditta→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2560 Codice Civile: Debiti relativi all”azienda ceduta→Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta→Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta→Articolo 2558 Codice Civile: Successione nei contratti→Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta→Articolo 2557 Codice Civile: Divieto di concorrenza→Art. 2567 Codice Civile: Società
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rinvio all'usufrutto di azienda come disciplina di riferimento
L'articolo 2562 del Codice Civile disciplina l'affitto dell'azienda mediante un meccanismo di rinvio: le disposizioni dell'articolo precedente - l'art. 2561 c.c., che regola l'usufrutto di azienda - si applicano anche al contratto di affitto. La scelta sistematica del legislatore è stata quella di non creare una disciplina autonoma per l'affitto d'azienda, ma di assoggettarlo allo stesso regime dell'usufrutto, data la sostanziale affinità strutturale tra i due istituti.
Entrambi i contratti attribuiscono a un soggetto diverso dal proprietario il diritto di gestire l'azienda e di trarne i frutti, con obbligo di restituzione al termine. La principale differenza tra i due istituti è di natura giuridica: l'usufrutto è un diritto reale, l'affitto un diritto personale di godimento.
Gli obblighi dell'affittuario di azienda
Per effetto del rinvio all'art. 2561 c.c., l'affittuario è soggetto agli stessi obblighi dell'usufruttuario. In particolare: deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, nonché le normali dotazioni di scorte.
Deve redarre l'inventario all'inizio del contratto e un inventario finale alla scadenza, in modo da poter calcolare le eventuali differenze di avviamento. Se al termine dell'affitto l'avviamento risulta diminuito rispetto all'inizio, l'affittuario deve indennizzare il concedente; se invece l'avviamento è aumentato per effetto della gestione dell'affittuario, costui ha diritto a un'indennità.
La gestione corretta dell'azienda in affitto
L'affittuario non può alienare l'azienda o i beni che la compongono senza il consenso del concedente. Può però continuare l'esercizio ordinario dell'impresa, comprare materie prime, assumere personale, rinnovare i contratti in scadenza. La linea di confine è tra atti di ordinaria amministrazione - che l'affittuario può compiere autonomamente - e atti di straordinaria amministrazione che incidono sulla struttura dell'azienda.
In pratica, la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario non sempre è agevole, ed è consigliabile che nel contratto di affitto le parti definiscano con precisione i limiti dei poteri dell'affittuario, per evitare controversie al momento della riconsegna.
Profili fiscali e contrattuali dell'affitto d'azienda
L'affitto d'azienda ha rilevanza fiscale sia per il concedente che per l'affittuario. Il canone di affitto è deducibile per l'affittuario e imponibile per il concedente. Sul piano dell'IVA, l'affitto d'azienda come tale è esente, salvo opzione per l'imponibilità. Il contratto deve essere redatto per iscritto e depositato al registro delle imprese entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2556 c.c. applicabile per rinvio.
Domande frequenti
Quali obblighi ha l'affittuario di un'azienda durante il contratto?
Deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione, conservandone l'efficienza organizzativa. Deve redigere l'inventario iniziale e finale e restituire l'azienda nelle medesime condizioni ricevute, compensando in denaro le eventuali variazioni di avviamento.
L'affittuario d'azienda può vendere i beni che la compongono?
No, salvo che si tratti di beni soggetti a normale consumo o sostituzione nell'esercizio ordinario. L'alienazione dei beni aziendali richiede il consenso del concedente, a pena di responsabilità per danni.
Cosa succede se l'affittuario aumenta l'avviamento dell'azienda?
Se al termine del contratto l'avviamento è superiore a quello iniziale grazie all'opera dell'affittuario, questi ha diritto a un'indennità pari alla differenza. Le variazioni di avviamento vengono compensate in denaro.
Il contratto di affitto d'azienda deve avere una forma particolare?
Sì. L'art. 2556 c.c. (applicabile per rinvio) richiede la forma scritta per la prova e il deposito al registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.
Qual è la differenza tra affitto d'azienda e usufrutto d'azienda?
L'usufrutto è un diritto reale costituito sull'azienda; l'affitto è un diritto personale di godimento. La disciplina è però la stessa: l'art. 2562 c.c. rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. sull'usufrutto.