Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza
In vigore
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
In sintesi
Ratio
L'art. 2557 c.c. tutela l'acquirente dell'azienda contro il rischio che l'alienante, forte delle relazioni commerciali e della reputazione acquisite, possa immediatamente avviare un'attività concorrente drenando la clientela appena ceduta. Senza tale divieto, l'avviamento, componente economicamente rilevante del prezzo di cessione, si svuoterebbe di valore: il compratore avrebbe pagato per una clientela che l'alienante potrebbe recuperare in breve tempo. La norma tutela quindi l'equilibrio del contratto di cessione e la funzione economica dell'avviamento come bene immateriale trasferito con l'azienda. Il limite temporale di cinque anni e il requisito dell'idoneità a sviare la clientela bilanciano la tutela dell'acquirente con la libertà di iniziativa economica dell'alienante, garantita dall'art. 41 Cost.
Analisi
Il primo comma introduce il divieto legale di concorrenza: l'alienante deve astenersi per cinque anni dall'avviare un'impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il requisito dell'idoneità allo sviamento è valutato in concreto: non basta che l'impresa eserciti la stessa attività, occorre che per le sue caratteristiche possa effettivamente sottrarre clienti all'acquirente. Il secondo e terzo comma disciplinano il patto convenzionale di non concorrenza: può estendersi oltre i confini del divieto legale (oggetto più ampio, area geografica diversa), ma ha due limiti invalicabili: non può impedire ogni attività professionale dell'alienante e non può eccedere i cinque anni. Se la durata pattuita è superiore o non determinata, si riduce automaticamente a cinque anni. Il quarto comma estende il divieto legale all'usufrutto e all'affitto di azienda: il proprietario o locatore non può aprire imprese concorrenti durante il godimento dell'azienda da parte di altri. Il quinto comma limita l'applicabilità alle aziende agricole, circoscrivendola alle sole attività connesse per cui sia configurabile uno sviamento di clientela.
Quando si applica
Il divieto legale opera automaticamente dal momento del trasferimento, senza necessità di patto espresso, per tutti i contratti di cessione di azienda. Si applica anche alle cessioni di rami aziendali, purché l'avviamento del ramo ceduto possa essere compromesso dalla concorrenza dell'alienante. La verifica dell'idoneità allo sviamento si effettua al momento dell'avvio dell'impresa concorrente, non al momento della cessione: se nel frattempo il mercato è cambiato, occorre valutare le circostanze attuali. L'acquirente può chiedere al giudice l'inibitoria dell'attività concorrente e il risarcimento del danno da sviamento. Il divieto non si trasmette all'acquirente in caso di successiva rivendita dell'azienda.
Connessioni
L'art. 2557 c.c. si collega all'art. 2555 c.c. (definizione di azienda) e all'art. 2556 c.c. (forma del contratto di cessione). Il concetto di avviamento richiama l'art. 2424 c.c. e i principi contabili OIC 24. Il divieto di concorrenza si coordina con l'art. 2125 c.c. (patto di non concorrenza nel lavoro subordinato) per quanto riguarda i limiti di durata e l'obbligo di corrispettivo. Sul piano processuale, l'azione inibitoria si inserisce nel quadro della tutela della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (atti idonei a creare confusione). Rilevante anche il coordinamento con la l. 287/1990 (legge antitrust) e con i regolamenti UE in materia di concentrazioni, che valutano le clausole di non concorrenza nelle operazioni di M&A.
Domande frequenti
Per quanti anni dura il divieto di concorrenza nella cessione di azienda?
Il divieto legale dura cinque anni dal trasferimento. Le parti possono pattuire un patto di non concorrenza convenzionale, ma anche in questo caso la durata non può superare i cinque anni. Se il patto prevede una durata maggiore o non la indica, si applica comunque il limite di cinque anni.
Cosa si intende per 'sviamento di clientela' ai fini dell'art. 2557 c.c.?
Lo sviamento di clientela si verifica quando la nuova impresa dell'alienante, per la sua attività, ubicazione o altre caratteristiche, è idonea a sottrarre clienti all'azienda ceduta. La valutazione è concreta: si deve verificare se esiste un rischio effettivo di perdita di clientela per l'acquirente.
Il divieto di concorrenza si applica anche in caso di affitto di azienda?
Sì. In caso di usufrutto o affitto di azienda, il divieto di concorrenza si applica al proprietario o locatore per tutta la durata dell'usufrutto o dell'affitto. In questo caso non vige il limite di cinque anni, ma quello della durata del contratto.
L'alienante può aprire qualunque attività dopo la cessione?
L'alienante può svolgere qualsiasi attività che non sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Può ad esempio lavorare in settori diversi o in zone geografiche distanti. Il divieto è circoscritto alle attività concorrenti con l'azienda ceduta, valutate con riferimento all'oggetto, all'ubicazione e alle circostanze concrete.
Cosa può fare l'acquirente se l'alienante viola il divieto di concorrenza?
L'acquirente può richiedere al giudice un'inibitoria dell'attività concorrente (misura cautelare urgente) e il risarcimento del danno subito per effetto dello sviamento di clientela. La violazione del divieto legale non richiede la prova di un inadempimento contrattuale: è sufficiente dimostrare l'idoneità dell'impresa a sviare la clientela.