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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2556 c.c. Imprese soggette a registrazione

In vigore

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

In sintesi

  • Per le imprese soggette a registrazione, i contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto.
  • La forma scritta è richiesta ad probationem, salvo le forme più rigorose previste per i singoli beni che compongono l'azienda.
  • I contratti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni.
  • L'obbligo di deposito è a cura del notaio rogante o autenticante.
Ratio

L'art. 2556 c.c. risponde all'esigenza di certezza e pubblicità nei trasferimenti di azienda, strumento produttivo di rilevante valore economico e sede di rapporti giuridici complessi con fornitori, clienti e dipendenti. Il requisito della forma scritta assolve una funzione probatoria, non di validità, consentendo alle parti e ai terzi di ricostruire con precisione il contenuto dell'accordo. L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese persegue invece una finalità pubblicitaria: rendere conoscibile il trasferimento ai creditori dell'alienante, ai debitori ceduti e ai terzi che abbiano rapporti contrattuali con l'azienda. La pubblicità legale del trasferimento è presupposto di alcune discipline protettive, come quella della successione nei contratti (art. 2558 c.c.) e della responsabilità per i debiti aziendali (art. 2560 c.c.).

Analisi

Il primo comma stabilisce il requisito della prova scritta per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (compravendita, donazione, permuta, affitto, usufrutto). La forma scritta è richiesta ad probationem: in mancanza, il contratto è valido ma non può essere provato per testimoni né per presunzioni nel giudizio civile, salvo la perdita o impossibilità morale di procurarsi il documento scritto. Il secondo comma introduce un obbligo aggiuntivo per i contratti redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata: essi devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni. L'adempimento è a carico del notaio, non delle parti. Il mancato deposito non incide sulla validità del contratto ma determina l'inefficacia della pubblicità: il trasferimento non è opponibile ai terzi nei casi in cui la legge preveda tale effetto.

Quando si applica

La norma si applica alle imprese soggette a registrazione nel registro delle imprese (imprenditori commerciali individuali, società commerciali, cooperative). Non si applica alle imprese agricole e agli imprenditori piccoli che non sono tenuti all'iscrizione. L'ambito oggettivo comprende qualsiasi contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda nel suo complesso o di un ramo di essa. Non include i trasferimenti di singoli beni aziendali, soggetti alle forme previste per i beni specifici (rogito per gli immobili, trascrizione per i mobili registrati, ecc.). Il termine di trenta giorni per il deposito decorre dalla stipula del contratto in forma pubblica o dalla data dell'autenticazione della scrittura privata.

Connessioni

L'art. 2556 c.c. si inserisce nel sistema pubblicitario del registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c.) e si coordina con le norme sulla successione nei contratti (art. 2558 c.c.), sui crediti e debiti aziendali (artt. 2559 e 2560 c.c.) e sul divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.). La forma pubblica o la scrittura privata autenticata richiamano le norme del codice civile (artt. 2699 ss.) e del d.lgs. 347/1990 (imposta di registro). Rilevante il collegamento con la normativa notarile (l. 89/1913) per il deposito, e con il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) che prevede specifiche disposizioni per i trasferimenti in contesti concorsuali.

Domande frequenti

La forma scritta è richiesta per la validità del contratto di cessione di azienda?

No. L'art. 2556 c.c. richiede la forma scritta ad probationem, ossia come mezzo di prova, non come requisito di validità. Il contratto orale è giuridicamente valido, ma in caso di contestazione non può essere provato attraverso testimoni o presunzioni.

Chi deve depositare il contratto di cessione di azienda nel registro delle imprese?

L'obbligo di deposito è a carico del notaio che ha rogato l'atto pubblico o ha autenticato la scrittura privata, non delle parti. Il termine è di trenta giorni dalla stipula o dall'autenticazione. In caso di inadempimento, il notaio può essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Entro quanto tempo va depositato il contratto di cessione di azienda?

Il contratto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'atto. Il termine decorre dalla stipula o dall'autenticazione.

L'art. 2556 c.c. si applica anche all'affitto di azienda?

Sì. La norma si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, includendo quindi anche l'affitto e l'usufrutto di azienda, oltre alla compravendita.

Cosa succede se il contratto di cessione di azienda non viene depositato nel registro delle imprese?

Il mancato deposito non incide sulla validità del contratto tra le parti. Tuttavia, il trasferimento non produce effetti pubblicitari: non è opponibile ai terzi nei casi in cui la legge collega conseguenze specifiche alla pubblicità, come la successione nei contratti e la responsabilità per i debiti aziendali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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