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Art. 2553 c.c. Divisione degli utili e delle perdite
In vigore
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2553 c.c. definisce il regime di rischio dell'associato nell'associazione in partecipazione, bilanciando due esigenze contrapposte: da un lato la corrispettività del contratto, che impone all'associato di partecipare non solo ai guadagni ma anche alle perdite dell'attività; dall'altro la necessità di circoscrivere il rischio patrimoniale dell'associato entro confini certi e predeterminati. Il legislatore ha adottato una soluzione simmetrica come regola suppletiva (utili e perdite nella stessa proporzione) ma ha posto un limite inderogabile: l'associato non può perdere più di quanto ha apportato. Tale scelta tutela l'associato rispetto all'associante, che, unico gestore, ha il controllo delle scelte che determinano utili e perdite. Sarebbe iniquo esporre l'associato a perdite illimitate in relazione a una gestione su cui non ha alcuna influenza diretta.
Analisi
La norma opera su due livelli distinti. Il primo livello riguarda la proporzione di partecipazione alle perdite: in assenza di diverso accordo, essa coincide con la quota di partecipazione agli utili. Le parti sono libere di pattuire proporzioni diverse, sia in melius (perdite proporzionalmente inferiori agli utili) sia in peius (perdite proporzionalmente superiori agli utili), purché entro il limite assoluto del secondo comma. Il secondo livello è inderogabile: le perdite imputabili all'associato non possono in nessun caso eccedere il valore del suo apporto. Se l'apporto è in denaro, il tetto è l'importo versato; se è in natura, il tetto è il valore economico del bene o del servizio apportato al momento del conferimento. Questa soglia opera come una clausola di limitazione della responsabilità legale, analoga, seppur con diversa struttura, a quella del socio accomandante ex art. 2313 c.c.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che l'associazione in partecipazione genera un risultato negativo al termine dell'affare o dell'esercizio annuale. Il calcolo della perdita si basa sul rendiconto redatto dall'associante ai sensi dell'art. 2552 c.c. Se la perdita complessiva supera il valore dell'apporto dell'associato, quest'ultimo resta esposto solo fino a concorrenza del proprio apporto, senza alcun obbligo di reintegro. La norma non impedisce all'associante di convenire una clausola di esclusione totale delle perdite a carico dell'associato (patto di cui all'art. 2554 c.c.), ma non consente che le perdite superino l'apporto. In caso di fallimento dell'associante, il credito dell'associato per la restituzione dell'apporto (al netto delle perdite) si inserisce nel passivo concorsuale.
Connessioni
L'art. 2553 c.c. è strettamente connesso all'art. 2549 c.c. (contratto base) e all'art. 2552 c.c. (rendiconto, strumento per determinare l'entità delle perdite). Il limite dell'apporto richiama la disciplina del socio accomandante ex art. 2313 c.c. e del socio a responsabilità limitata. Con l'art. 2554 c.c. si coordina il caso particolare della cointeressenza agli utili senza perdite. Rilevante anche il coordinamento con l'art. 2108 c.c. (utili ai prestatori di lavoro) per la componente variabile della retribuzione. Sul piano fiscale, la partecipazione alle perdite dell'associato non è deducibile fiscalmente in capo all'associato persona fisica, con possibili distorsioni nel confronto con il regime societario.
Domande frequenti
L'associato può perdere più di quanto ha apportato?
No. L'art. 2553 c.c. stabilisce un limite inderogabile: le perdite a carico dell'associato non possono mai superare il valore del suo apporto iniziale. Anche se le parti patteggiassero diversamente, quella clausola sarebbe nulla.
Se non c'è un accordo specifico, come si calcolano le perdite dell'associato?
In assenza di patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa percentuale in cui partecipa agli utili. Se la sua quota di utili è il 25%, parteciperà anche alle perdite nella misura del 25%, fino al limite del suo apporto.
Le parti possono escludere del tutto la partecipazione dell'associato alle perdite?
Sì. Le parti possono convenire che l'associato non partecipi alle perdite. In tal caso si configura un contratto di cointeressenza agli utili senza perdite, disciplinato dall'art. 2554 c.c., al quale si applicano le stesse norme degli artt. 2551 e 2552 c.c.
Come si determina il valore dell'apporto dell'associato ai fini del limite massimo di perdita?
Il valore dell'apporto è quello stabilito al momento del conferimento. Se l'apporto è in denaro, corrisponde alla somma versata; se è in beni o servizi, al valore economico pattuito nel contratto o stimato al momento dell'apporto.
Cosa succede all'apporto dell'associato se l'associante fallisce?
In caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) dell'associante, l'associato vanta un credito per la restituzione dell'apporto, al netto delle perdite maturate. Tale credito si inserisce nel passivo concorsuale come credito chirografario, senza alcuna prelazione.