Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2551 c.c. – Diritti ed obbligazioni dei terzi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2550 - Articolo 2550 Codice Civile: Pluralità di associazioni→Cod. civ. art. 2552 - Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’assoc…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2549 Codice Civile: Nozione→Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite→Art. 2548 c.c.: Conferimenti per la costituzione di fondi di gar→Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite→Articolo 2547 Codice Civile: Norme applicabili.→Art. 2555 Codice Civile: Nozione→Art. 2546 Codice Civile: Nozione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'associazione in partecipazione e il regime dei rapporti esterni
L'articolo 2551 del Codice Civile disciplina il regime dei rapporti con i terzi nell'associazione in partecipazione, stabilendo la regola fondamentale: i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante. L'associato rimane estraneo ai rapporti giuridici che l'associante instaura con soggetti terzi nello svolgimento dell'impresa.
L'associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 c.c.) è un contratto con cui un soggetto (associante) attribuisce a un altro (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, in cambio di un apporto dell'associato che può consistere in denaro, beni o servizi. È un contratto bilaterale, non una società: non crea un soggetto giuridico autonomo.
Perché i terzi contrattano solo con l'associante
La ragione di questa regola è strutturale: l'associazione in partecipazione è un contratto interno tra associante e associato, invisibile ai terzi. L'associante agisce in nome proprio nell'esercizio dell'impresa; i fornitori, i clienti, i finanziatori trattano con lui senza sapere (né dover sapere) dell'esistenza di un associato. Il terzo non ha ragione di aspettarsi obbligazioni da soggetti a lui sconosciuti.
Questa struttura distingue nettamente l'associazione in partecipazione dalla società: mentre nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono verso i terzi, nell'associazione in partecipazione l'unico debitore/creditore verso i terzi è l'associante.
Implicazioni per i professionisti
La qualificazione di un rapporto come associazione in partecipazione (piuttosto che come società di fatto o lavoro subordinato) ha conseguenze rilevanti. Se il rapporto è genuinamente un'associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., l'associato non risponde verso i creditori dell'associante. Se invece si tratta di una società occulta, i principi cambierebbero radicalmente.
Per i terzi che contrattano con l'associante, è importante verificare che il soggetto con cui si tratta abbia effettivamente il potere di obbligarsi: la presenza di un associato non crea obbligazioni aggiuntive ma non significa neppure che l'associante abbia maggiore capacità patrimoniale.
Domande frequenti
Verso chi acquistano diritti e obbligazioni i terzi nell'associazione in partecipazione?
Soltanto verso l'associante (art. 2551 c.c.); l'associato resta estraneo ai rapporti esterni.
Cos'è l'associazione in partecipazione?
Un contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili dell'impresa o di affari, in cambio di un apporto; non crea un soggetto giuridico autonomo.
Perché i terzi contrattano solo con l'associante?
Perché è un contratto interno: l'associante agisce in nome proprio e i terzi non conoscono (né devono conoscere) l'esistenza dell'associato.
In cosa differisce dalla società?
Nella società (es. s.n.c.) i soci rispondono verso i terzi; nell'associazione in partecipazione l'unico debitore/creditore verso l'esterno è l'associante.
L'associato risponde dei debiti verso i terzi?
No: non assume obbligazioni verso i terzi; la sua posizione è interna al rapporto con l'associante.