Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2550 c.c. – Pluralità di associazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2549 - Art. 2549 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 2551 - Articolo 2551 Codice Civile: Diritti ed obbligazioni dei terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2548 c.c.: Conferimenti per la costituzione di fondi di gar→Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’associato→Articolo 2547 Codice Civile: Norme applicabili.→Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite→Art. 2546 Codice Civile: Nozione→Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite→Art. 2545 decies Codice Civile: Trasformazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2550 c.c. presidia l'interesse dell'associato a non vedere ridotta la propria partecipazione economica agli utili senza il suo consenso. In assenza di questa norma, l'associante potrebbe ammettere nuovi associati per la stessa impresa o affare, riducendo proporzionalmente la quota di utili spettante a ciascun associato preesistente, senza che questi abbiano alcun potere di opposizione. La disposizione traduce nel contratto di associazione in partecipazione un principio di tutela dell'investimento effettuato dall'associato, analogo, mutatis mutandis, al diritto di opzione nelle società di capitali. La derogabilità pattizia consente alle parti di regolare diversamente il rapporto fin dall'origine, ad esempio prevedendo espressamente che l'associante possa ammettere ulteriori partecipanti fino a una quota massima complessiva.
Analisi
La norma opera con un meccanismo semplice: il divieto di pluralità è la regola, il consenso dei precedenti associati è la condizione per derogare. Il «consenso» deve essere espresso e provenire da tutti i precedenti associati, non solo dalla maggioranza, poiché ciascuno di essi è individualmente tutelato nella propria quota di partecipazione. Il patto contrario può essere: (a) inserito nel contratto originario, con il quale l'associato accetta preventivamente l'ammissione di futuri associati anche senza il proprio consenso; (b) concluso successivamente, con specifico accordo tra associante e associati già esistenti. L'inosservanza del divieto, ammissione di nuovi associati senza consenso, non invalida il nuovo contratto di associazione, ma dà luogo a responsabilità contrattuale dell'associante verso i precedenti associati per il danno subito dalla riduzione della quota di utili.
Quando si applica
La norma si applica quando l'associante intende concludere un secondo (o successivo) contratto di associazione in partecipazione con riferimento alla stessa impresa o allo stesso affare già oggetto di un'associazione precedente. Non si applica se i nuovi contratti riguardano affari diversi dell'impresa dell'associante: in tal caso, ogni associato partecipa solo agli utili dell'affare specificamente indicato nel proprio contratto. Il riferimento alla «stessa impresa» implica che, quando l'oggetto è l'intera azienda, qualunque nuovo associato incide sulla quota di tutti i precedenti.
Connessioni
L'art. 2550 c.c. si collega strettamente all'art. 2549 c.c. (nozione e struttura dell'associazione in partecipazione), all'art. 2552 c.c. (diritti di controllo dell'associato, che diventano più complessi in presenza di pluralità di associati) e all'art. 2553 c.c. (ripartizione delle perdite tra più associati). In caso di pluralità di associati, occorre verificare che le quote di partecipazione complessivamente attribuite non superino il 100% degli utili, ciò che renderebbe il contratto in parte non eseguibile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio stipula un contratto di associazione in partecipazione con Caio per un'attività di ristorazione, attribuendo a Caio il 30% degli utili annuali in cambio di un apporto di 50.000 euro. Dopo sei mesi, Tizio vorrebbe ammettere Sempronio come secondo associato per lo stesso ristorante, con il 20% degli utili. Senza il consenso di Caio, Tizio non può farlo: la quota di Caio verrebbe di fatto erosa dalla riduzione proporzionale degli utili disponibili. Solo con l'accordo scritto di Caio Tizio può procedere.
Caso 2: Caso 2
Mevio e Filano sono entrambi associati di Tizio per la stessa impresa commerciale, rispettivamente con il 20% e il 15% degli utili. Il contratto originario prevedeva una clausola espressa che autorizzava Tizio ad ammettere ulteriori associati fino al raggiungimento di una quota complessiva del 50% degli utili. Tizio ammette un terzo associato con il 15% degli utili: poiché la clausola derogatoria era stata accettata da Mevio e Filano, l'operazione è lecita ai sensi dell'art. 2550 c.c.
Domande frequenti
L'associante può liberamente ammettere nuovi associati per lo stesso affare?
No. Salvo patto contrario, l'associante deve ottenere il consenso di tutti i precedenti associati prima di ammettere nuovi partecipanti per la stessa impresa o affare. L'inosservanza non invalida il nuovo contratto ma espone l'associante a responsabilità per i danni subiti dai precedenti associati.
Come può l'associante riservarsi la possibilità di ammettere altri associati?
L'associante può inserire nel contratto originario una clausola espressa che autorizza l'ammissione di futuri associati, eventualmente fino a un limite massimo di quote complessivo. In alternativa, può ottenere il consenso specifico dei precedenti associati in un momento successivo.
Il divieto si applica anche ad affari diversi dell'associante?
No. Il divieto riguarda la stessa impresa o lo stesso affare già oggetto dell'associazione esistente. Se l'associante stipula un nuovo contratto per un affare diverso, i precedenti associati non hanno diritto di opporsi, poiché la loro quota riguarda esclusivamente l'affare specificato nel loro contratto.
Cosa succede se l'associante ammette nuovi associati senza il consenso dei precedenti?
Il nuovo contratto di associazione non è automaticamente nullo, ma l'associante risponde contrattualmente verso i precedenti associati per il danno derivante dalla riduzione della loro quota di utili. I precedenti associati possono chiedere il risarcimento del danno o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
È possibile avere più associati con quote diverse per la stessa impresa?
Sì, purché tutti i precedenti associati abbiano dato il loro consenso all'ammissione di nuovi partecipanti. Le quote di partecipazione possono essere differenziate tra gli associati, ma la somma delle quote attribuite a tutti gli associati non può superare il 100% degli utili disponibili.