Art. 2604 c.c. – Durata del consorzio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

In vigore
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.

In vigore
Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. L’estratto deve indicare: 1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile .
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.