Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Art. 2604 c.c. – Durata del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni .

  • Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Art. 2605 c.c. – Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Art. 2606 c.c. Deliberazioni consortili

    In vigore

    Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

  • Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Art. 2607 c.c. – Modificazioni del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

    Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

  • Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Art. 2608 c.c. – Organi preposti al consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

  • Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Art. 2609 c.c. – Recesso ed esclusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

    Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

  • Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Art. 2610 c.c. – Trasferimento dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

    Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

  • Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2611 c.c. – Cause di scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di consorzio si scioglie:

    1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

    2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;

    3) per volontà unanime dei consorziati;

    4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa;

    5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;

    6) per le altre cause previste nel contratto.

  • Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese

    Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese

    Art. 2612 c.c. Iscrizione nel registro delle imprese

    In vigore

    Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. L’estratto deve indicare: 1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

  • Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio

    Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio

    Art. 2613 c.c. – Rappresentanza in giudizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

  • Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile

    Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile

    Art. 2614 c.c. – Fondo consortile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

  • Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Art. 2615 c.c. – Responsabilità verso i terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile .

    Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.