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Art. 2615 c.c. Responsabilità verso i terzi
In vigore
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2615 c.c. disciplina la responsabilità patrimoniale del consorzio verso i terzi, elemento cruciale per definire le garanzie di chi tratta con il consorzio. La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato tutela i singoli consorziati, limitando la loro esposizione patrimoniale personale per le obbligazioni «proprie» del consorzio; dall'altro garantisce i terzi che contrattino per conto dei singoli consorziati, prevedendo la responsabilità solidale di questi ultimi. Il legislatore ha così delineato un sistema in cui la responsabilità patrimoniale varia in funzione della natura dell'obbligazione, distinguendo tra atti compiuti nell'interesse collettivo e atti compiuti nell'interesse individuale dei consorziati. La previsione della ripartizione del debito dell'insolvente mira infine a preservare la solvibilità complessiva del consorzio, distribuendo il rischio tra tutti i partecipanti.
Analisi
Il primo comma regola le obbligazioni «in nome del consorzio»: si tratta di atti giuridici posti in essere dal rappresentante del consorzio nell'interesse collettivo, con spendita del nome consortile. In questo caso la garanzia offerta ai creditori è il solo fondo consortile; i singoli consorziati non sono personalmente obbligati. Il secondo comma disciplina invece le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio «per conto dei singoli consorziati»: si tratta di operazioni in cui il consorzio agisce come mandatario dei propri membri (ad es. acquisto collettivo di materie prime da ripartire tra i consorziati). Qui la responsabilità è solidale tra i consorziati interessati e il fondo consortile. Il terzo comma introduce il meccanismo di solidarietà interna: se uno dei consorziati è insolvente, il suo debito non rimane a carico del fondo, ma si riparte tra tutti proporzionalmente alle quote. Ciò evita che l'insolvenza di un singolo membro delegittimi l'intero ente.
Quando si applica
Il primo comma si applica ogni volta che un soggetto esterno vanti un credito derivante da contratti, obbligazioni o fatto illecito riconducibili all'attività consortile in senso stretto (es. forniture al consorzio, lavori svolti per il consorzio, risarcimenti per danni cagionati da organi consortili). Il secondo comma opera quando il consorzio ha agito come tramite dei consorziati, tipicamente nelle forniture o servizi coordinati centralmente ma destinati ai singoli consorziati. Il terzo comma è una norma interna di gestione del rischio, che opera automaticamente al verificarsi dell'insolvenza di uno dei consorziati obbligati in solido.
Connessioni
L'art. 2615 c.c. è strettamente connesso all'art. 2614 c.c. (fondo consortile: base patrimoniale su cui i creditori si soddisfano) e all'art. 2612 c.c. (contratto consortile: fonte delle regole interne sul riparto delle quote). Rilevano anche l'art. 1292 c.c. (solidarietà passiva: disciplina generale della responsabilità solidale) e l'art. 1298 c.c. (regresso tra coobbligati in solido). Per i consorzi obbligatori si applicano le disposizioni speciali degli artt. 2616-2618 c.c. In tema di insolvenza del consorzio, l'art. 2615 c.c. interagisce con la normativa fallimentare (d.lgs. 14/2019, Codice della crisi d'impresa).
Domande frequenti
Se il consorzio non mi paga, posso agire direttamente sui singoli consorziati?
Dipende dal tipo di obbligazione. Se il contratto è stato stipulato in nome del consorzio, puoi agire solo sul fondo consortile (art. 2615, co. 1, c.c.). Se invece il consorzio ha agito per conto dei singoli consorziati, puoi agire solidalmente sia sul fondo che sui consorziati personalmente (art. 2615, co. 2, c.c.).
Cosa significa che i creditori possono far valere i diritti «esclusivamente» sul fondo?
Significa che per le obbligazioni consortili in senso stretto i consorziati non sono personalmente responsabili. Il creditore non può pignorare i beni personali dei singoli consorziati né escutere le loro garanzie personali, a meno che non abbiano prestato fideiussioni specifiche.
Come si ripartisce il debito se un consorziato è insolvente?
L'art. 2615, co. 3, c.c. prevede che il debito del consorziato insolvente si ripartisca tra tutti gli altri consorziati in proporzione alle loro quote. La quota di ciascun consorziato è definita dal contratto consortile.
Il consorzio può fallire?
Sì. Il consorzio con attività esterna che eserciti attività d'impresa può essere soggetto alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019). In tal caso la responsabilità patrimoniale è regolata dalla normativa concorsuale, che si sovrappone alle regole dell'art. 2615 c.c.
La responsabilità solidale del secondo comma vale anche per i consorziati che non hanno ordinato la fornitura?
No. Il secondo comma fa riferimento alle obbligazioni assunte «per conto dei singoli consorziati»: risponde solo il consorziato nel cui interesse l'organo ha agito. Se la fornitura era destinata solo ad alcuni consorziati, solo questi rispondono solidalmente col fondo.