Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2615-ter c.c. prevede le società consortili: le società di persone e di capitali possono assumere come oggetto sociale gli scopi consortili dell’art. 2602 (organizzazione comune tra imprenditori per fasi delle rispettive imprese); l’atto costitutivo può obbligare i soci a versare contributi in denaro.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2615-ter c.c. – Società consortili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro .

In sintesi

  • L'art. 2615-ter c.c. introduce la figura della società consortile, che unisce la forma giuridica societaria agli scopi del consorzio.
  • Possono assumere tale veste le società disciplinate nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile (società di persone, di capitali, cooperative).
  • L'oggetto sociale deve coincidere con gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c., ovvero la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle imprese dei consorziati.
  • L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro per il raggiungimento degli scopi consortili.
  • La società consortile è soggetta, in linea generale, sia alla disciplina del tipo societario prescelto sia, per quanto compatibile, alle norme sui consorzi.
Indice dei contenuti

Art. 2615-ter c.c. consente alle società consortili di assumere gli scopi di consorzio come oggetto sociale.

Ratio della norma

L'art. 2615-ter c.c. risponde all'esigenza di offrire agli operatori economici uno strumento flessibile che combini i vantaggi organizzativi e di responsabilità propri delle società con le finalità cooperative tipiche dei consorzi. Il legislatore ha così riconosciuto la possibilità di perseguire scopi di coordinamento interimprenditoriale attraverso un involucro societario, garantendo maggiore stabilità strutturale e certezza nei rapporti con i terzi rispetto al consorzio tradizionale.

Analisi del testo

La norma richiama espressamente i 'capi III e seguenti del titolo V', includendo dunque le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché le cooperative. L'oggetto sociale deve corrispondere agli scopi di cui all'art. 2602 c.c., vale a dire la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività d'impresa. La facoltà, non l'obbligo, di prevedere contributi in denaro a carico dei soci è rimessa all'autonomia statutaria, consentendo di finanziare l'attività comune senza ricorrere necessariamente al capitale di rischio.

Quando si applica

La disciplina trova applicazione ogni volta che più imprenditori intendono coordinare le proprie attività (acquisti, vendite, produzione, ricerca) attraverso una struttura societaria anziché consorziale. È tipicamente utilizzata in ambito di appalti pubblici, raggruppamenti di PMI, distretti industriali e filiere produttive. In linea generale, la qualificazione come società consortile richiede che lo scopo mutualistico-consortile sia effettivamente l'oggetto sociale e non una mera attività accessoria.

Connessioni con altre norme

L'art. 2615-ter si inserisce nel sistema dei consorzi (artt. 2602-2615-bis c.c.) e rinvia, per la definizione degli scopi consortili, all'art. 2602 c.c. La società consortile resta soggetta, per quanto riguarda struttura, responsabilità e rapporti con i terzi, alla disciplina del tipo societario adottato. Rilevano inoltre le disposizioni in materia di gruppi di società (artt. 2497 e ss. c.c.) qualora la società consortile sia posta in posizione di controllo o direzione unitaria, nonché la normativa speciale in tema di appalti pubblici che spesso richiama espressamente questa figura.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, legale rappresentante di una società consortile, decide di assumere fra gli scopi sociali quelli previsti dall'art. 2602 c.c. (consorzio per attività comune), potendo così stabilire in statuto l'obbligo dei soci di versare contributi in danaro.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, quale socio della società consortile, è obbligato al versamento dei contributi concordati in atto costitutivo, qualora lo statuto abbia optato per l'assunzione degli scopi consortili.

Domande frequenti

Che cos'è una società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.?

È una società (di persone o di capitali) che adotta come oggetto sociale scopi consortili, ovvero la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività d'impresa dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 2602 c.c.

Quali tipi di società possono diventare società consortili?

In linea generale, possono assumere tale forma tutte le società disciplinate nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile: s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e società cooperative.

I soci di una società consortile sono obbligati a versare contributi?

Non necessariamente: la norma stabilisce che l'obbligo di versare contributi in denaro può essere previsto dall'atto costitutivo, ma non è imposto automaticamente dalla legge. È rimesso all'autonomia statutaria.

Qual è la differenza tra un consorzio e una società consortile?

Il consorzio (art. 2602 c.c.) è un contratto associativo privo di personalità giuridica propria (salvo il fondo consortile). La società consortile, invece, ha la struttura e la soggettività giuridica del tipo societario prescelto, offrendo tipicamente maggiore stabilità e tutela per i terzi.

La società consortile è disciplinata solo dalle norme sui consorzi?

No. In linea generale si applicano sia le norme del tipo societario adottato (ad esempio s.r.l. o s.p.a.) sia, per quanto compatibile, le disposizioni sui consorzi. La prevalenza delle une o delle altre dipende dalla specifica questione interpretativa e dall'orientamento prevalente in materia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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