Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2614 c.c. – Fondo consortile
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2613 - Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio→Cod. civ. art. 2615 - Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2615 bis Codice Civile: Situazione patrimoniale→Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili→Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese→Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione→Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento→Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli→Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2614 c.c. istituisce e disciplina il fondo consortile, strumento patrimoniale essenziale per il funzionamento del consorzio con attività esterna. La norma persegue una duplice finalità: da un lato garantire la stabilità operativa del consorzio, impedendo ai singoli consorziati di ritirare i propri apporti durante la vita dell'ente; dall'altro proteggere i creditori del consorzio assicurando loro un patrimonio separato non aggredibile dai creditori personali dei consorziati. In assenza di questa disposizione, la debolezza patrimoniale dei singoli consorziati si rifletterebbe immediatamente sull'ente, compromettendo la sua capacità di onorare le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Il fondo consortile realizza così una forma attenuata di separazione patrimoniale, funzionale alla gestione collettiva di attività economiche comuni.
Analisi
Il primo comma definisce il fondo consortile per somma: vi rientrano i contributi dei consorziati e i beni acquistati con tali contributi. Si tratta di una nozione aperta che include denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi altro bene strumentale all'attività consortile. Il secondo comma stabilisce due divieti fondamentali: (a) la non divisibilità del fondo per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono esigere la restituzione pro-quota degli apporti prima dello scioglimento; (b) l'inaggredibilità da parte dei creditori particolari dei consorziati, chi vanta un credito verso il singolo imprenditore consorziato non può soddisfarsi sul fondo. Questi divieti operano in modo assoluto e non sono derogabili dal contratto consortile o da accordi tra le parti. La separazione patrimoniale è tuttavia parziale: a differenza delle persone giuridiche, i creditori del consorzio possono, in certi casi, rivalersi sui singoli consorziati (cfr. art. 2615 c.c.).
Quando si applica
L'art. 2614 c.c. si applica a tutti i consorzi con attività esterna ex art. 2612 c.c. che abbiano costituito un fondo. Il divieto di divisione opera automaticamente per tutta la durata del consorzio: un eventuale accordo tra i consorziati per anticipare la divisione sarebbe nullo. Il divieto di aggressione da parte dei creditori particolari opera nei confronti di qualsiasi creditore del singolo consorziato: il pignoramento o il sequestro del fondo da parte di questi creditori è improcedibile. La norma non impedisce invece l'aggressione del fondo da parte dei creditori del consorzio, che anzi su di esso trovano la loro garanzia primaria ai sensi dell'art. 2615 c.c.
Connessioni
L'art. 2614 c.c. è il fulcro patrimoniale della disciplina consortile. Va letto in stretta connessione con l'art. 2615 c.c. (responsabilità verso i terzi: i creditori del consorzio si soddisfano in via esclusiva sul fondo) e con l'art. 2611 c.c. (scioglimento: alla fine del consorzio il fondo si divide tra i consorziati). Per i consorzi obbligatori gli artt. 2616-2617 c.c. prevedono discipline speciali. Analogie strutturali esistono con il patrimonio separato delle società in accomandita (art. 2318 c.c.) e con i fondi patrimoniali familiari (art. 167 c.c.), anch'essi caratterizzati da vincoli di destinazione e inaggredibilità.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, titolare di un'impresa edile consorziata nel Consorzio Costruttori Lombardi, accumula debiti personali e viene escusso dai suoi creditori. Questi tentano di pignorare la quota di Tizio nel fondo consortile. Il tribunale dichiara inammissibile il pignoramento: ai sensi dell'art. 2614 c.c. i creditori particolari del consorziato non possono aggredire il fondo, che rimane destinato esclusivamente all'attività consortile e alla garanzia dei creditori del consorzio.
Caso 2: Caso 2
Caio e Sempronio, due dei tre consorziati del Consorzio Agroalimentare Veneto, intendono sciogliere anticipatamente il consorzio e chiedono di dividere subito il fondo tra i tre partecipanti. Mevio, il terzo consorziato, rifiuta. Il notaio incaricato chiarisce che, ai sensi dell'art. 2614 c.c., la divisione del fondo non è possibile fintanto che il consorzio è in vita: occorre prima procedere allo scioglimento ai sensi dell'art. 2611 c.c. e liquidare le passività.
Domande frequenti
Cosa rientra nel fondo consortile?
Vi rientrano i contributi versati dai consorziati (in denaro o in natura) e tutti i beni acquistati dal consorzio con tali contributi, inclusi beni immobili, attrezzature, crediti e qualsiasi altro elemento patrimoniale acquisito nell'esercizio dell'attività consortile.
Un consorziato può farsi restituire il proprio contributo prima della fine del consorzio?
No. L'art. 2614 c.c. vieta ai consorziati di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio. Il singolo consorziato potrà recuperare la propria quota patrimoniale solo al momento dello scioglimento e della liquidazione del consorzio.
I creditori del mio cliente possono pignorare il fondo consortile?
No, se il credito è nei confronti del singolo consorziato. L'art. 2614 c.c. protegge il fondo consortile dai creditori particolari di ciascun consorziato. Il pignoramento sarebbe dichiarato inammissibile dal giudice dell'esecuzione.
Chi può invece aggredire il fondo consortile?
Solo i creditori del consorzio in quanto tale, cioè coloro che vantano crediti derivanti dalle obbligazioni assunte in nome del consorzio. L'art. 2615 c.c. precisa che questi creditori possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Il fondo consortile è equiparabile al patrimonio di una società?
Non completamente. Il fondo consortile realizza una separazione patrimoniale parziale: a differenza di una società di capitali, i creditori del consorzio possono in certi casi rivalersi sui singoli consorziati (art. 2615, co. 2, c.c.), e il fondo non appartiene a un soggetto giuridico autonomo ma è in comunione tra i consorziati con vincolo di indivisibilità.