Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2610 c.c. – Trasferimento dell’azienda

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

In sintesi

  • In caso di trasferimento dell'azienda a qualunque titolo, l'acquirente subentra automaticamente nel contratto di consorzio, salvo patto contrario.
  • Se il trasferimento avviene per atto tra vivi e sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare l'esclusione dell'acquirente.
  • La delibera di esclusione deve essere adottata entro un mese dalla notizia del trasferimento avvenuto.
  • La norma bilancia la continuità del consorzio con la tutela degli altri consorziati rispetto a nuovi soggetti non graditi.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2610 c.c. risolve il conflitto tra due esigenze contrapposte: da un lato, la libertà di trasferire l'azienda e la circolazione dei complessi produttivi; dall'altro, il carattere personale del consorzio e l'interesse dei consorziati originari a non vedere imposto un nuovo membro non gradito. La soluzione adottata dal legislatore è di tipo intermedio: il subentro automatico assicura la continuità del rapporto consortile, evitando che la vendita dell'azienda si traduca in uno scioglimento parziale, ma i consorziati rimasti dispongono di un rimedio (l'esclusione per giusta causa) da esercitare entro un breve termine perentorio. Il termine mensile garantisce certezza: trascorso un mese dalla notizia del trasferimento senza che sia stata deliberata l'esclusione, l'acquirente è definitivamente integrato nel consorzio.

Analisi

Il subentro opera «a qualunque titolo»: comprendono sia i trasferimenti a titolo oneroso (vendita, permuta, conferimento in società) sia quelli a titolo gratuito (donazione, successione). «Salvo patto contrario» significa che il contratto consortile può escludere ab initio la trasferibilità della partecipazione consortile in caso di cessione d'azienda, richiedendo invece una delibera di ammissione del nuovo titolare. La giusta causa che legittima l'esclusione dell'acquirente nei trasferimenti tra vivi non è definita dalla norma: si tratta di un concetto elastico che la giurisprudenza riempie caso per caso (ad esempio, incompatibilità dell'acquirente con l'oggetto consortile, concorrenza sleale, venir meno dei requisiti soggettivi richiesti). La delibera di esclusione è presa a norma dell'art. 2606 c.c. (maggioranza dei consorziati, salvo diversa previsione), entro un mese dalla notizia, non dalla data dell'atto di trasferimento.

Quando si applica

La norma si applica ogni qualvolta un'azienda facente parte di un consorzio venga ceduta a un soggetto estraneo, sia per atto tra vivi sia per causa di morte. Non si applica invece ai trasferimenti parziali dell'azienda o alle sole quote di partecipazione consortile (materia non espressamente regolata e rimessa all'autonomia contrattuale). Non trova applicazione neppure al trasferimento dell'azienda all'interno del medesimo gruppo societario se il contratto consortile lo esclude dal regime di automatico subentro. Il termine mensile decorre dalla «notizia» del trasferimento: è sufficiente che i consorziati abbiano avuto conoscenza del fatto, anche informalmente, non essendo richiesta una comunicazione formale.

Connessioni

L'art. 2610 c.c. si collega all'art. 2609 c.c. (effetti del recesso e dell'esclusione sulle quote e sul mandato) e all'art. 2606 c.c. (procedimento deliberativo). Il riferimento al «trasferimento dell'azienda» richiama la nozione di cui all'art. 2555 c.c. e la disciplina della cessione d'azienda (artt. 2556-2560 c.c.), con le relative tutele per i creditori. Per i consorzi con attività esterna, il subentro e l'eventuale esclusione hanno rilevanza anche verso i terzi e possono richiedere aggiornamenti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2612 c.c. Analogie sistematiche si riscontrano con la disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali nelle società personali e con le clausole di gradimento nelle società di capitali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è consorziato di un consorzio per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e cede la propria azienda a Caio. Ai sensi dell'art. 2610 c.c., Caio subentra automaticamente nel contratto di consorzio. Gli altri consorziati, tuttavia, apprendono che Caio ha interessi in una catena della grande distribuzione in potenziale conflitto con l'oggetto consortile. Entro un mese dalla notizia del trasferimento, deliberano l'esclusione di Caio per giusta causa. La quota di Caio si accresce proporzionalmente agli altri ai sensi dell'art. 2609 c.c.

Caso 2: Caso 2

Sempronio muore e la sua azienda (e con essa la partecipazione consortile) viene ereditata da Mevio. Anche in questo caso opera il subentro automatico di Mevio nel contratto di consorzio. Tuttavia, essendo il trasferimento avvenuto per causa di morte (e non per atto tra vivi), gli altri consorziati non possono avvalersi della facoltà di esclusione prevista dall'art. 2610, comma 2, c.c., che si riferisce esclusivamente ai trasferimenti inter vivos.

Domande frequenti

Chi vende la propria azienda esce automaticamente dal consorzio?

No. Salvo patto contrario, l'acquirente dell'azienda subentra nel contratto di consorzio al posto del cedente. Il consorzio continua con il nuovo titolare dell'azienda, che prende il posto del precedente consorziato.

Entro quanto tempo i consorziati possono escludere l'acquirente?

Entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento. Il termine decorre da quando i consorziati hanno avuto effettiva conoscenza del trasferimento, non necessariamente dalla data dell'atto. Decorso il termine, l'acquirente è definitivamente integrato nel consorzio.

Cosa si intende per 'giusta causa' di esclusione dell'acquirente?

È un concetto elastico: comprende situazioni in cui l'acquirente non possiede i requisiti soggettivi richiesti dal contratto consortile, opera in settori concorrenziali con l'oggetto del consorzio, o presenta caratteristiche incompatibili con la mission consortile. La valutazione spetta ai consorziati deliberanti.

L'esclusione per giusta causa vale anche per i trasferimenti per successione ereditaria?

No. La facoltà di esclusione per giusta causa di cui all'art. 2610, comma 2, c.c. si applica solo ai trasferimenti per atto tra vivi. In caso di successione ereditaria, l'erede subentra nel contratto di consorzio e non può essere escluso con questa procedura.

Il contratto di consorzio può vietare il subentro automatico?

Sì. La norma opera 'salvo patto contrario': il contratto consortile può prevedere che il trasferimento dell'azienda non comporti il subentro automatico nel consorzio, richiedendo invece una delibera di ammissione del nuovo soggetto o subordinando l'ingresso al verificarsi di determinati requisiti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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